BANCA D'ITALIA

 

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004)

 

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

...omissis...

EMANA

le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Definizioni

Nel presente provvedimento si intende per:

a) "affidabilità": contenimento del rischio sistemico e degli altri rischi, quali i rischi di liquidità, di credito, legali e operativi, che possono compromettere o influenzare negativamente il corretto e continuo funzionamento dei sistemi di pagamento e la fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento;

b) "agente di regolamento": il soggetto che, nell'ambito di un sistema di pagamento, esegue disposizioni di addebito e/o accredito di conti generalmente intrattenuti presso di sè dai partecipanti;

c) "autenticità": proprietà che garantisce l'identità dei soggetti che concorrono a realizzare operazioni di pagamento;

d) "efficienza": proprietà dei sistemi che offrono servizi rapidi, economici e pratici per gli utilizzatori, nonchè vantaggiosi per i mercati finanziari e per l'economia;

e) "infrastruttura": complesso di impianti e di installazioni, utilizzato da uno o più soggetti, che consente la gestione delle informazioni per il trasferimento della moneta o per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie anche mediante compensazione nell'ambito di un sistema di pagamento;

f) "infrastruttura qualificata": l'infrastruttura valutata tale dalla Banca d'Italia tenendo conto del numero o delle caratteristiche delle informazioni trattate, nonchè dello svolgimento di attività di accentramento e di smistamento delle informazioni medesime ai fini della loro trasmissione ai sistemi di pagamento;

g) "integrità": proprietà che garantisce le operazioni di pagamento da alterazioni non autorizzate;

h) "interoperabilità": capacità di interazione fra infrastrutture o fra sistemi di pagamento diversi, basata sulla compatibilità tecnologica fra i sistemi informativi e su standard condivisi;

i) "servizio essenziale": un servizio non replicabile ovvero replicabile a costi non ragionevolmente sostenibili;

l) "sistema di pagamento" o "sistema": insieme di soggetti, infrastrutture, procedure e norme che consentono il trasferimento della moneta, anche mediante strumenti di pagamento, o l'estinzione di obbligazioni pecuniarie mediante compensazione;

m) "strumento di pagamento" o "strumento": ogni mezzo cartaceo, elettronico o di altro tipo finalizzato ad effettuare il trasferimento o il prelievo della moneta;

n) "tracciabilita": proprietà che garantisce, anche a distanza di tempo, la possibilità di ricostruire l'intera operazione di pagamento dal mittente sino al destinatario.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano:

a) ai sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia, con esclusione di quelle contenute nel successivo art. 6;

b) ai sistemi che regolano in moneta della banca centrale;

c) ai sistemi, valutati rilevanti dalla Banca d'Italia, che realizzano il trasferimento o il prelievo della moneta con impiego di strumenti di pagamento;

d) agli altri sistemi valutati rilevanti dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia valuta il grado di rilevanza dei sistemi di cui alle lettere c) e d) del primo comma tenendo conto, anche per il contenimento delle diverse tipologie di rischio, della dimensione e delle caratteristiche operative dei sistemi stessi, della tipologia dei partecipanti e delle particolarità delle diverse forme di mercato.

Art. 3.

Gestione di un sistema di pagamento

o di singole fasi di questo

1. I gestori di un sistema di pagamento, o di singole fasi di questo, al fine di garantire l'efficienza e l'affidabilità del sistema stesso e, comunque, dell'intero ciclo di trasferimento monetario, adottano:

a) regole di funzionamento chiare per i partecipanti e per tutti i soggetti interessati, coerenti con le regole dei sistemi con cui vi è interazione;

b) meccanismi di controllo e forme di contenimento dei rischi, inclusi i criteri di esclusione, resi noti ai partecipanti e adeguati all'operatività svolta e alle diverse fasi in cui il sistema si articola;

c) criteri di accesso chiari e tali da favorire l'interoperabilità, nonchè, per i servizi essenziali, non discriminatori e tali da consentire un'ampia partecipazione;

d) condizioni economiche chiare per tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento monetario;

e) assetti organizzativi e meccanismi decisionali chiari, efficaci e verificabili;

f) meccanismi di coordinamento fra tutte le componenti del sistema.

2. Gli agenti di regolamento adottano un assetto organizzativo-contabile adeguato alle caratteristiche del sistema e al volume delle operazioni trattate.

Art. 4.

Gestione di servizi di infrastruttura

1. I gestori di servizi di infrastruttura:

a) definiscono le specifiche tecnico-operative relative alle modalità di utilizzo del servizio di infrastruttura;

b) assicurano controlli e presìdi di sicurezza dei sistemi informativi e dei dati trattati adeguati ai meccanismi di trattamento e trasmissione delle informazioni, avendo riguardo, in particolare, all'autenticità, integrità, tracciabilità e riservatezza dell'informazione;

c) garantiscono un livello di continuità operativa tale da consentire il regolare funzionamento del sistema interessato;

d) indicano, nei contratti, livelli di servizio coerenti con le caratteristiche di cui al presente comma.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i gestori delle infrastrutture qualificate:

a) si attengono a quanto previsto dall'art. 3, comma 1;

b) definiscono la ripartizione delle responsabilità tra il gestore del servizio e gli utenti. Nei confronti di questi ultimi, favoriscono la consapevolezza dei potenziali rischi e promuovono comportamenti idonei ad assicurare una corretta interazione operativa tra gli stessi utenti, anche attraverso l'adozione di adeguati standard tecnico procedurali;

c) favoriscono l'interoperabilità con le altre infrastrutture;

d) adottano meccanismi di controllo interno adeguati alla complessità dei compiti svolti.

Art. 5.

Strumenti di pagamento

1. I soggetti che, a qualsivoglia titolo, emettono e/o gestiscono strumenti di pagamento:

a) adottano, con riferimento all'intero ciclo di trasferimento monetario, modalità idonee a realizzare in modo efficiente e con tempi certi il trasferimento o il prelievo di moneta conseguente all'impiego degli strumenti stessi;

b) assicurano l'affidabilità del servizio e la continuità dello stesso in condizioni di sicurezza, avendo riguardo, in particolare, all' integrità, autenticità e tracciabilità delle operazioni di pagamento e all'esigenza di prevenire utilizzi illeciti.

Art. 6.

Obblighi informativi

1. I soggetti che svolgono attività comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento forniscono notizie, informazioni e dati richiesti dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di vigilanza sui sistemi di pagamento, inclusi quelli utili per:

a) le valutazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), e la individuazione delle infrastrutture qualificate;

b) l'adozione da parte della Banca d'Italia di adeguate iniziative di pubblicità, nell'ambito degli interventi che la stessa può comunque assumere per assicurare la generale conoscibilità di informazioni ritenute rilevanti.

2. I soggetti che intendono svolgere nuove attività, o modificare attività già svolte, comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le informazioni e i dati relativi alle medesime attività.

3. I soggetti che svolgono attività comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento sottopongono preventivamente alla Banca d'Italia eventuali codici di condotta e di autodisciplina attinenti alla materia dei pagamenti.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I vigenti decreti del Ministro del Tesoro disciplinanti l'istituzione delle stanze di compensazione e il funzionamento della compensazione dei recapiti restano in vigore sino all'emanazione di apposite disposizioni ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (14).

2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni, generali e particolari, per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento, tenendo anche conto del grado di rilevanza dei sistemi, valutato ai sensi dell'art. 2, comma 2 e delle loro caratteristiche.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2004

 

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