BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2006)
Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante.
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
...omissis...
EMANA
le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Definizioni
Nel presente provvedimento si intende per:
1) banconote: banconote denominate in euro;
2) intermediari: le banche e la Società p.a. Poste italiane;
3) società di servizi: le società che effettuano il trattamento del contante per conto di un intermediario;
4) trattamento del contante: le operazioni di contazione e di autenticazione o di selezione buono/logoro delle banconote;
5) operazione di autenticazione delle banconote: operazione finalizzata ad individuare fra le banconote trattate quelle che sono sospette di falsità;
6) operazione di selezione buono/logoro delle banconote: operazione finalizzata a separare, fra le banconote autentiche, quelle idonee da quelle non idonee alla circolazione;
7) banconote buone: banconote autentiche idonee ad essere rimesse in circolazione;
8) banconote logore: banconote autentiche non più idonee alla circolazione;
9) apparecchiature di selezione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la contazione, l'autenticazione e la selezione buono/logoro delle banconote. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilati alle apparecchiature di selezione gli apparati automatici di deposito in grado di effettuare automaticamente la contazione, l'autenticazione e la selezione delle banconote immesse dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone, logore e sospette di falsità;
10) apparecchiature di autenticazione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la contazione e l'autenticazione delle banconote introdotte dagli intermediari e di classificarle automaticamente in banconote buone e banconote sospette di falsità. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilate alle apparecchiature di autenticazione le apparecchiature di deposito in grado di effettuare automaticamente la contazione e l'autenticazione delle banconote introdotte dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone e sospette di falsità;
11) apparecchiature di ricircolo: apparati utilizzabili autonomamente dalla clientela per il versamento e prelevamento di banconote;
12) sportelli bancari automatici: dispositivi automatici di erogazione di banconote al pubblico.
Art. 2.
Princìpi
1. Gli intermediari devono assicurare che le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote erogate al pubblico attraverso operazioni di sportello siano effettuate da personale esperto, con l'osservanza dei criteri indicati all'art. 3, comma 4.
2. Le banconote sospette di falsità e quelle logore non possono essere rimesse in circolazione e devono essere consegnate alla Banca d'Italia.
3. Gli intermediari e le società di servizi sono tenuti ad effettuare le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso sportelli bancari automatici o apparecchiature di ricircolo secondo le prescrizioni del presente provvedimento.
Art. 3.
Condizioni da osservare
per il trattamento delle banconote
1. Le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote di cui all'art. 2, comma 3, debbono avvenire meccanicamente attraverso apparecchiature di autenticazione e di selezione che siano state positivamente testate da una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema nel rispetto delle procedure comuni stabilite dalla Banca Centrale Europea. L'elenco delle apparecchiature che hanno superato positivamente detti test è pubblicato sul sito Internet della Banca Centrale Europea e delle Banche Centrali Nazionali dell'Eurosistema.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli intermediari, in caso di forza maggiore, possono, in via eccezionale e temporanea, alimentare gli sportelli bancari automatici utilizzando banconote per le quali le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto ovvero da personale di una società di servizi; in tal caso gli intermediari danno immediata e circostanziata comunicazione alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia, indicando la natura dell'evento e la presumibile durata dello stato di forza maggiore.
3. Gli intermediari che abbiano sportelli ubicati in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro possono, in deroga a quanto previsto al comma 1, alimentare gli sportelli automatici con banconote per le quali le operazioni di autenticazione siano avvenute automaticamente tramite una apparecchiatura di autenticazione e quelle di selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto. Per ogni singolo taglio, il volume di dette banconote non potrà superare il 5% del totale del taglio stesso erogato mediante gli sportelli bancari automatici o le altre apparecchiature di ricircolo gestite dallo stesso intermediario.
4. I criteri da osservare per le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote, siano esse manuali ovvero automatiche, sono definiti con apposita comunicazione dalla Banca d'Italia, in conformità delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea.
Art. 4.
Obblighi informativi degli intermediari
1. Per consentire il monitoraggio dell'attività di ricircolo delle banconote e di valutare la qualità dei biglietti in circolazione, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:
a) informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante;
b) dati statistici sul volume delle operazioni in contanti in euro;
c) informazioni sugli sportelli bancari automatici e sulle apparecchiature di ricircolo delle banconote;
d) dati sulle filiali ubicate in località remota e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro, ove le operazioni di selezione buono/logoro delle banconote possono essere effettuate manualmente.
2. La Banca d'Italia definisce, con apposita comunicazione, il contenuto, le modalità e la periodicità di inoltro delle richiamate informazioni nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea, nonchè di quelle ulteriori eventualmente richieste da quest'ultima.
3. I dati forniti hanno carattere riservato, vengono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e possono essere pubblicati dalla Banca d'Italia solo in forma aggregata.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il periodo transitorio, entro il quale dovrà essere completato l'adeguamento delle procedure e delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2007. Eventuali proroghe saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 29 novembre 2006