COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

 

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2003)

 

Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2003 debbono corrispondere per l'anno 2004 al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (Deliberazione n. 25/03).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE

DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO

DI COSE PER CONTO DI TERZI

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2003, debbono corrispondere entro la stessa data, sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2004, nella misura determinata ai sensi del successivo articolo 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2003, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2003, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento, sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2004.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (9).

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(9) Ved. Boll. Lav. 1974, pag. 1391; I.L.P. 1974, pag. 676.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2004 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo:   € 20,66  
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa
in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei
veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:
 
a) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
b) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
c) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
d) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
e) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
f) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200: € 516,46
3) Ulteriore quota [in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2)] dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:  
a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi:
€ 5,16
b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi:
€ 7,75
c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi:
€ 10,33

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2004, deve essere fornita alla provincia competente entro il 30 gennaio 2004.

Roma, 27 ottobre 2003

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