COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
DELIBERAZIONE 30 aprile 2004 (n. 16/04).
(Gazzetta Ufficiale n. 126, Suppl. ord., del 31 maggio 2004)
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2003 per i soggetti italiani e dei Paesi UE esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi (Deliberazione n. 16/04).
IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE
PER CONTO DI TERZI
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Delibera:
1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulla tratta autostradale della A14, di cui al successivo punto 2, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalle ore 19,00 alle ore 05,00 nel periodo compreso tra il 12 maggio 2003 ed il 3 ottobre 2003, dai veicoli a quattro o più assi, con esclusione di autobus e caravan, in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4, sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.
3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla società che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del Libro V, Titolo X, Capo II, Sez. II e II-bis del Codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto Albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto Albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.
5. I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992.
6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e società consortile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2004 pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello all'allegato alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'Albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresì, nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una società consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attività di autotrasporto e che abbiano effettuato transiti deviati, siano anch'esse iscritte a detto Albo; per tali imprese socie deve essere compilato il Quadro 1/A allegato alla domanda. Nella domanda deve inoltre essere indicato, a pena di esclusione dal diritto, il codice o i codici d'identificazione, cioè il codice o codici cliente, assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla società concessionaria autostradale che emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, a pena di esclusione dal diritto, nel Quadro 1/B allegato alla domanda, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, che abbiano effettuato transiti deviati, affinchè tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.
7. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita, il rimborso è dovuto solo per i pedaggi per i quali è stato utilizzato il sistema telepass.
8. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
9. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2003, sarà sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresì dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
10. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato centrale.
11. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2004
Allegato ...omissis...