COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

 

DECRETO 29 settembre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2016)

 

Attuazione del Capo I-bis del Titolo VI del Testo unico bancario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità e princìpi generali

1. Il presente decreto dà attuazione al Capo I-bis del Titolo VI del TUB (3). In armonia con le regole e gli obiettivi del diritto comunitario, esso mira a realizzare un mercato interno trasparente ed efficiente per il credito immobiliare, garantendo ai consumatori un elevato livello di protezione.

2. Le informazioni e le spiegazioni previste dal presente decreto sono rese in modo corretto, chiaro, comprensibile e non ingannevole, adeguato allo strumento di comunicazione utilizzato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, così da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore di valutarne le implicazioni e assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

3. Quando le informazioni e le spiegazioni sono contenute in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla Direttiva n. 2014/17/UE, secondo modalità che ne assicurino la leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale, logicità di struttura e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione utilizzato.

---------

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai contratti di credito immobiliare ai consumatori come definiti dall'art. 120-quinquies, comma 1, lettera c), del TUB e con le eccezioni previste dall'art. 120-sexies del TUB (di seguito contratti di credito).

Art. 3.

Calcolo del TAEG

1. Ai sensi dell'art. 120-quinquies, comma 3, del TUB, la Banca d'Italia stabilisce le modalità di calcolo del TAEG in conformità dell'art. 120-quinquies, comma 1, lettera m), e comma 2 del TUB, dell'art. 17 e dell'allegato I della Direttiva n. 2014/17/UE.

Art. 4.

Annunci pubblicitari

1. Ai sensi dell'art. 120-octies del TUB, gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito sono divulgati secondo modalità conformi a quanto stabilito dall'art. 11 della Direttiva n. 2014/17/UE e contengono un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico secondo quanto previsto dal medesimo articolo della direttiva.

2. Gli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che è a disposizione della clientela la documentazione prevista per l'informativa precontrattuale.

Art. 5.

Informativa precontrattuale

1. Ai sensi dell'art. 120-novies del TUB, prima della conclusione del contratto di credito il consumatore ha il diritto di ricevere le informazioni generali e personalizzate previste dagli articoli 13 e 14 e dall'allegato II della Direttiva n. 2014/17/UE.

2. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. A questo fine il finanziatore si dota di procedure organizzative e di controllo interno aventi a oggetto le modalità e la portata dell'assistenza da fornire al consumatore, così da assicurare che i chiarimenti:

a) rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli, le caratteristiche del contratto proposto e gli effetti che possono derivargli a seguito della sua conclusione;

b) possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un'interazione individuale;

c) siano forniti da personale in possesso di un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina adottata ai sensi del presente decreto.

3. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del contratto prevista dall'art. 67-novies del Codice del consumo comprende almeno le informazioni previste dall'art. 14, paragrafo 10., e dall'allegato II della Direttiva n. 2014/17/UE.

4. Gli obblighi previsti dai commi precedenti si applicano anche nel caso di offerta attraverso intermediari del credito.

5. Se il contratto di credito contiene la clausola di cui all'art. 120-quinquiesdecies, comma 3, del TUB, al consumatore sono fornite informazioni sul contenuto specifico della clausola, sulle caratteristiche dell'inadempimento di cui al comma 4, lettera c), del medesimo art. 120-quinquiesdecies e sui possibili effetti per il consumatore.

Art. 6.

Finanziamenti denominati in valuta estera

1. Il consumatore ha il diritto di convertire la valuta estera in cui è denominato il credito, ai sensi dell'art. 120-quaterdecies del TUB, quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si è verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20%.

2. Per l'esercizio del diritto di conversione, il consumatore può essere tenuto a pagare al finanziatore, ove previsto dal contratto di credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e dell'entità degli oneri che il finanziatore può essere tenuto a sostenere in relazione alla conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in cui era denominato il credito al momento della conclusione del contratto.

Art. 7.

Modifiche alla delibera del 4 marzo 2003

1. Nell'art. 1, comma 1-ter, della delibera del 4 marzo 2003 dopo la parola "Capi" sono inserite le seguenti: "I-bis,".

Art. 8.

Disposizioni finali

1. La Banca d'Italia emana disposizioni applicative del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2016

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda