COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003)

 

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego (Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185) (Delibera n. 27/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

...omissis...

Delibera:

Ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (62) e fermo restando quanto previsto ai punti da 1 a 4 della propria delibera n. 5/2002 (63), i criteri e le modalità che Sviluppo Italia SPA è chiamata a seguire per l'attuazione degli interventi previsti dal Titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000 (64), sono i seguenti:

1) relativamente alla misura dell'autoimpiego nella forma del franchising, di cui all'art. 21 del D.L.vo n. 185/2000:

a) le domande per il franchising assumono priorità e ad esse viene riservata una quota tendenziale pari al 20% delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 185/2000;

b) i benefici finanziari per la gestione sono concedibili anche su base pluriennale;

c) le attrezzature e i macchinari oggetto di agevolazione possono essere anche usati, purchè non siano oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità;

d) a proprio insindacabile giudizio e salva la richiesta di garanzie anche personali, Sviluppo Italia può effettuare l'erogazione a saldo dei contributi a fronte della presentazione anche di fatture non quietanzate, la cui prova di pagamento dovrà essere fornita nei trenta giorni successivi alla predetta erogazione;

2) alla misura dell'autoimpiego nella forma della microimpresa viene riservata quota tendenziale pari al 10% delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al Titolo II;

3) alla misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro autonomo è riservata una quota tendenziale del 70% delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al Titolo II;

4) l'anticipazione per la misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro autonomo può essere erogata in misura non superiore al 40% dei contributi concessi in conto investimenti;

5) le domande relative alla misura dell'autoimpiego nelle diverse forme di cui al Titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000 sono protocollate da Sviluppo Italia separatamente;

6) le risorse riservate alla misura dell'autoimpiego nelle forme del lavoro autonomo e della microimpresa sono tendenzialmente destinate, per l'85%, al finanziamento delle iniziative proposte nelle regioni del Mezzogiorno (incluse le regioni Abruzzo e Molise) e, per il 15%, al finanziamento di quelle proposte nelle regioni e nelle province autonome del Centro Nord;

7) può essere data priorità da Sviluppo Italia alle domande relative alle iniziative da realizzare nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (65), a seguito di calamità naturali verificatesi dall'1 gennaio 2002;

8) le domande relative alla misura dell'autoimpiego di cui al Titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000, nelle diverse forme sopra richiamate, saranno presentate secondo lo schema e le modalità stabiliti da Sviluppo Italia e comunicati a questo comitato;

9) le disposizioni di cui alla presente delibera, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 8, si applicano anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora istruite.

Registrato alla Corte dei conti il 4-8-2003

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 255

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(62) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247.

(63) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 1797.

(64) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2367.

(65) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, Suppl. n. 7-8, pag. 282.

 

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