COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 (n. 101/2005).

(Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2005)

 

Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005 (46). Articolo 11, commi 3 - 6 (Deliberazione n. 101/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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Delibera:

1. Soggetti beneficiari

Possono accedere agli interventi del Fondo le imprese in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

In particolare, si considera in difficoltà una impresa che non sia in grado, con le proprie risorse e con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

Un'impresa parte di un gruppo non può normalmente beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, a meno che non sia dimostrabile che le difficoltà sono specifiche della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

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(46) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604; I.L.P. 2005, pag. 1131.

2. Interventi ammissibili

Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti al punto 2.2 degli Orientamenti comunitari.

Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di 6 mesi, finalizzato a mantenere in attività una impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese individuate al punto 2.3 degli Orientamenti comunitari.

3. Aiuti per il salvataggio

Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa, alle condizioni di cui al punto 3.1 degli Orientamenti comunitari.

4. Aiuti per la ristrutturazione

L'impresa deve presentare un Piano di ristrutturazione, alle condizioni di cui al punto 3.2 degli Orientamenti comunitari, che deve essere approvato dalla Commissione europea.

Il Piano di ristrutturazione può includere un intervento a valere sul Fondo, concesso unicamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa.

5. Presentazione della domanda e iter istruttorio

L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda a Sviluppo Italia SPA che, dopo avere operato una verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità, la trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, al MAP e al Comitato tecnico di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 35/2005.

Il Comitato tecnico esprime le proprie indicazioni e le comunica, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione da Sviluppo Italia, al Ministero dalle Attività Produttive che effettua l'istruttoria avvalendosi di Sviluppo Italia.

La domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e delle banche prescelte; le banche prescelte devono, a loro volta, comunicare al Ministero delle Attività Produttive la propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

Saranno istruite con priorità le domande provenienti da imprese per le quali sia già stata decretata, a seguito di approvazione di programma di crisi aziendale, la correspensione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di oltre il 70% dei lavoratori dipendenti.

Il Ministero delle Attività Produttive potrà sottoporre direttamente al Comitato tecnico l'esito di eventuali percorsi di valutazione avviati e svolti anche con il supporto di Sviluppo Italia precedentemente all'adozione della presente delibera.

In caso di esito positivo dalla propria istruttoria, da completarsi entro 30 giorni dal ricevimento delle indicazioni del Comitato tecnico, il Ministero delle Attività Produttive emana il provvedimento di concessione della garanzia e notifica l'Aiuto di Stato alla Commissione europea.

In caso di intervento della garanzia statale il Ministero delle Attività Produttive effettua il pagamento a valere sulle risorse del Fondo, depositato presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero medesimo.

Il Ministero delle Attività Produttive trasmette al Comitato tecnico una relazione semestrale sulle attività oggetto di istruttoria ai sensi della presente delibera.

6. Oggetto e limiti della garanzia

La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il credito in termini di capitale, interessi ed ogni altro costo ed onere connesso con l'operazione garantita.

Nel caso di crediti di firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.

Il tasso di interesse non può essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (47).

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(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.

7. Richiesta di operatività della garanzia

La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore o indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.

La richiesta della garanzia è inviata per conoscenza agli amministratori dell'impresa debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente al Ministero delle Attività Produttive eventuali osservazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero delle Attività Produttive versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui al punto 6. della presente delibera.

Il termine di cui al precedente periodo si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia, nonchè l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.

A seguito del pagamento il Ministero delle Attività Produttive è surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'art. 1203, comma 1, n. 3, del Codice civile.

Sulla somma pagata dal Ministero delle Attività Produttive maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.

8. Clausola di salvaguardia

Salvo i casi espressamente previsti dal punto 3.3 degli Orientamenti comunitari, tanto gli aiuti al salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una volta. Gli interventi a valere sul Fondo non sono dunque compatibili in principio, con altri aiuti aventi la stessa finalità precedentemente concessi alla medesima impresa.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera valgono le disposizioni degli Orientamenti UE per gli aiuti al salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Roma, 29 luglio 2005

Registrato alla Corte dei conti il 28-9-2005

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 82

 

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