COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 (n. 112/2009).
(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 2010)
Interventi agevolati per l'attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge n. 133/2008 (Deliberazione n. 112/2009).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
...omissis...
Delibera:
Sono individuati i seguenti termini, modalità e condizioni del nuovo intervento agevolativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (19):
1. Il nuovo intervento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese (PMI) esportatrici per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri. L'intervento viene concesso in forma di finanziamento, con le possibili agevolazioni descritte nei punti che seguono.
2. I beneficiari dell'intervento sono le PMI esportatrici come definite dalla normativa comunitaria in materia, che abbiano realizzato nei 3 esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale. Al momento dell'erogazione del finanziamento, le PMI beneficiarie devono essere costituite in forma di società per azioni (SPA).
3. Il finanziamento è concesso nel limite del 25% del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario de minimis. Il finanziamento non può comunque superare l'importo di € 500.000.
4. Ai fini della ammissione all'intervento, è individuato un livello soglia di solidità patrimoniale delle PMI interessate, ritenuto adeguato in un contesto di crescita aziendale. Tale livello è ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette) ed è posto uguale a 0,65. L'obiettivo dell'intervento è di migliorare l'indice di copertura delle immobilizzazioni, se dall'ultimo bilancio approvato risulta inferiore al livello soglia di 0,65, oppure di mantenere o superare il livello dell'indice, se dall'ultimo bilancio approvato risulta uguale o superiore al livello soglia di 0,65.
5. L'intervento è previsto in 2 fasi:
a) la 1ª fase decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del 2° esercizio dopo la data di decorrenza. Il finanziamento è erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento e, per le imprese che non accedono alla 2ª fase, è rimborsato in unica soluzione entro 3 mesi dall'approvazione del bilancio relativo al 2° esercizio della 1ª fase, mentre gli interessi sono corrisposti semestralmente, dalla data di erogazione fino a detta scadenza. E' richiesta la fideiussione bancaria o equivalente se il livello dell'indice di copertura delle immobilizzazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento, è inferiore al livello soglia di 0,65. In caso di indice uguale o superiore al livello soglia di 0,65, non è richiesta la garanzia, purchè sia rilasciato l'impegno a non ridurre l'indice stesso al di sotto del livello risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento. Se alla fine della 1ª fase le predette imprese, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione dell'indice di ingresso, sono tenute al rimborso del finanziamento al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria entro 3 mesi dall'approvazione del bilancio del 2° esercizio della 1ª fase. Nei casi in cui la flessione di cui al periodo precedente è contenuta nei limiti del 5% e purchè sia rispettato il livello soglia di 0,65, le imprese interessate possono, previa presentazione di fideiussione bancaria o equivalente, chiedere che la 1ª fase sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di raggiungere nuovamente il livello di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato riferito all'esercizio aggiunto;
b) la 2ª fase è riservata alle PMI che raggiungono nella 1ª fase il livello soglia o mantengono il livello di ingresso, come definiti nei punti che precedono. Essa decorre dalla fine della 1ª fase e termina con il totale rimborso del finanziamento, che avviene in 5 anni al tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria purchè non inferiore allo 0,5% annuo. Qualora nel corso del predetto periodo di rimborso emerga, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, una riduzione dell'indice di copertura rispetto al valore di ingresso nella seconda fase, per il rimborso si applica il tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria fino al ripristino dell'indice di copertura di ingresso o, in alternativa, deve essere prestata fideiussione bancaria o equivalente a copertura dell'importo in essere, da ritirare al ripristino dell'indice di copertura di ingresso.
6. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato e alle cadenze temporali per l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio costante dei requisiti di patrimonializzazione, nonchè quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni.
7. Per quanto concerne le funzioni di controllo, le attività e gli obblighi del gestore e la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo (cosiddetto Comitato agevolazioni), si applicano i punti 2 e 3 dell'altra delibera all'odierno esame di questo Comitato, applicativa dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 133/2008.
8. Entro 90 giorni dalla data della presente delibera, il Comitato agevolazioni emana le delibere applicative ivi previste.
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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.
Roma, 6 novembre 2009
Registrato alla Corte dei conti il 3-3-2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, foglio n. 1 Economia e finanze, registro n. 185