COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 (n. 92/2009).

(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2010)

 

Nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo (Determinazione n. 92/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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Delibera:

In applicazione dell'art. 7 della legge n. 49/1987 (42), relativo alla concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonchè di altri Paesi, è approvato il seguente regolamento, che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato dal soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) con la delibera n. 53/1993.

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(42) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1179; I.L.P. 1987, pag. 588.

1. Programmazione finanziaria e geografica

1.1. I crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 dovranno mirare a mobilitare risorse finanziarie e capacità aggiuntive attraverso nuovi partenariati pubblico-privato che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi in via di sviluppo, privilegiando la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della legge n. 49/1987 e con la valorizzazione del contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

1.2. Nei documenti di programmazione annuale e pluriennale delle attività di cooperazione allo sviluppo svolte dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo indicherà i Paesi nei quali dovranno essere localizzate le imprese miste i cui soci italiani potranno beneficiare di crediti agevolati, tenendo conto delle priorità geografiche generali della cooperazione italiana e l'ammontare massimo delle risorse da destinare a tale attività nell'anno di riferimento.

1.3. I crediti agevolati saranno finanziati con le risorse attualmente disponibili sul conto dedicato a tali operazioni a valere sulla quota del Fondo rotativo destinata alle finalità di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987. In base al grado effettivo di utilizzo di detto strumento, su proposta della DGCS, il Comitato direzionale è delegato a spostare eventuali risorse che dovessero risultare eccedenti dal suddetto conto a quello dedicato alle operazioni a valere sulla quota del Fondo rotativo destinata alle finalità di cui all'art. 6 della medesima legge.

2. Requisiti oggettivi

2.1 I finanziamenti di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 potranno essere concessi esclusivamente per:

2.1.1. la partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;

2.1.2. aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.

2.2 L'impresa mista deve soddisfare i criteri di seguito elencati.

2.2.1. L'impresa mista deve operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti:

2.2.1. agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;

2.2.1.2. artigianato;

2.2.1.3. servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;

2.2.1.4 microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;

2.2.1.5 tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

2.2.2. La domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della società mista, ma prima del conferimento di capitale alla società mista da parte dell'impresa italiana.

2.2.3. Il capitale di rischio del socio italiano richiedente il finanziamento nell'impresa mista non deve essere inferiore al 20% del totale. Il capitale di rischio del socio locale nell'impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale.

2.2.4. L'iniziativa da finanziare non deve comportare delocalizzazione di imprese italiane, in accordo a quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

3. Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente

3.1. Il credito agevolato può essere chiesto solo da imprese registrate in Italia.

3.2. L'impresa richiedente deve essere attiva da almeno 3 anni nello stesso settore di attività dell'impresa mista.

3.3 L'impresa richiedente deve possedere i requisiti per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE).

4. Condizioni finanziarie

4.1. Il credito agevolato non può superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non può essere superiore a € 5.000.000. Il credito agevolato può finanziare solo conferimenti in denaro.

4.2. Il tasso di interesse agevolato è fissato in misura pari al 15% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per le operazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato è rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 e non superiore a 10 anni a partire dalla data della 1ª erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a 1 anno e non superiore a 5 anni.

4.3. Se prima della scadenza del credito l'impresa italiana disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, deve darne comunicazione al gestore del Fondo rotativo rimborsando contestualmente una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. Nel caso in cui la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana deve provvedere al rimborso dell'intero credito residuo.

4.4. Se una o più imprese italiane richiedono più crediti agevolati a fronte di una stessa impresa mista, le richieste debbono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai commi precedenti.

4.5. Se denominato in valuta estera, l'apporto di cui al punto 3.1. è convertito in euro dal Gestore del Fondo rotativo secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come riportato dall'Ufficio italiano cambi.

5. Entrata in vigore e abrogazioni

5.1 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo è delegato ad emanare annualmente le disposizioni di cui al precedente punto 1. Inoltre, lo stesso Comitato direzionale emanerà, entro 3 mesi dalla presente delibera, le istruzioni attuative, in sostituzione di quelle stabilite dal medesimo con propria delibera n. 76/1998.

5.2. A conclusione degli adempimenti di cui al precedente punto 5.1., la delibera CICS 21 dicembre 1993, n. 53, sarà da considerare abrogata.

Roma, 6 novembre 2009

Registrato alla Corte dei conti il 10-10-2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 119

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