COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2003)

 

Art. 73, legge n. 289/2002. Estensione di interventi di promozione industriale (Deliberazione n. 18/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

...omissis...

Delibera:

Il Ministero delle Attività Produttive è autorizzato a notificare l'allegato schema di delibera alla Commissione europea.

Il Ministero delle Attività Produttive, ai fini delle ulteriori determinazioni previste dalla citata legge n. 289/2002 (4), informerà tempestivamente questo Comitato sull'esito della notifica.

Roma, 9 maggio 2003

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

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ALLEGATO

SCHEMA DI DELIBERA CIPE

Art. 73, legge n. 289/2002 -

Estensione di interventi di promozione industriale

...omissis...

Delibera

Art. 1.

Gli interventi di promozione industriale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale;

alle aree industriali ricomprese nei territori per i quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza.

Art. 2.

Il CIPE, su proposta del Ministero delle Attività Produttive, in coerenza con le linee di politica industriale del Governo, individuerà, sulla base di parametri oggettivi e considerate le risorse pubbliche e private effettivamente disponibili, le aree interessate all'estensione degli interventi di promozione industriale di cui all'art. 1, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale, delle opportunità di sviluppo locale, nonchè della disponibilità di aree attrezzate disponibili.

Art. 3.

Con riferimento alle aree individuate dal CIPE, il Ministro delle Attività Produttive emanerà le direttive per la predisposizione, da parte di Sviluppo Italia, del programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti, compatibile con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo del tessuto economico locale, anche attraverso la valorizzazione delle infrastrutture e delle potenzialità già esistenti.

Gli interventi, ricompresi nell'ambito del programma di cui all'art. 73, comma 2, della legge n. 289/2002, sono approvati dal Ministero delle Attività Produttive, nel rispetto delle finalità previste dallo stesso articolo.

Art. 4.

Il Ministero delle Attività Produttive trasmetterà annualmente al CIPE, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi.

 

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