COMITATO NAZIONALE DI PARITA' E DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO
PROVVEDIMENTO 30 maggio 2001.
(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001)
Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile all'interno delle organizzazioni anche al fine di rendere le stesse più vicine alle donne.
IL COMITATO NAZIONALE DI PARITA'
E DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO
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Formula
per il 2001 il programma-obiettivo che individua quale tipologia di progetti di azione positiva la seguente "Promozione della presenza femminile all'interno delle organizzazioni anche al fine di rendere le stesse più vicine alle donne".
Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:
1) portare nelle organizzazioni le donne verso lavori tradizionalmente maschili, gli uomini verso lavori tradizionalmente femminili;
2) promuovere le donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità dove sono sottorappresentate;
3) sviluppare metodi e modelli mirati ad inserire il lavoro atipico ed il lavoro part time nei percorsi di carriera;
4) all'interno di azioni di sistema che comprendano anche la formazione mettere in evidenza gli sbocchi occupazionali tramite adeguate dichiarazioni dell'impresa.
Destinatarie/i delle azioni sono persone disoccupate/i, inoccupate/i, occupate/i, iscritte/i, associate/i.
I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro privati, le cooperative e i loro consorzi, i datori di lavoro pubblici, i centri di formazione professionali accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e le associazioni di varia natura.
La valutazione dei progetti farà conseguentemente riferimento ai seguenti criteri:
trasversalità rispetto alle politiche organizzative;
capacità di produrre effetti di sistema;
qualità e logica progettuale;
efficacia delle azioni;
congruità economico-finanziaria.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è in via di pubblicazione il decreto interministeriale recante: "Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (70)", cui si fa rinvio anche per le modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento (da esprimere pure in EURO) dei progetti.
Roma, 30 maggio 2001
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(70) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 1455; I.L.P. 1991, pag. 826.