COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 15 giugno 2005 (n. 05/311).
(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005)
FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL. Accordo nazionale sottoscritto il 23 febbraio 2005 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti all'ANFFAS ONLUS (Deliberazione n. 05/311).
LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
nel procedimento pos. n. 21476 di valutazione dell'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data 23 febbraio 2005, su proposta del Commissario Antonio Vallebona, delegato per il settore,
Premesso
1) che, con nota del 27 aprile 2005, il Presidente dell'ANFFAS ONLUS nazionale trasmetteva l'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti all'unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data 23 febbraio 2005, per le valutazioni di competenza di questa Commissione;
2) che, con nota del 12 maggio 2005 (prot. n. 6224), la commissione chiedeva alle organizzazioni degli utenti il parere previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990;
3) che con note del 13, 16 e 20 maggio 2005 rispondevano rispettivamente: la Federconsumatori, esprimendo parere favorevole; l'Unione nazionale consumatori, comunicando di non avere osservazioni da formulare; l'Associazione difesa orientamento consumatori (ADOC), esprimendo parere favorevole;
Considerato
1) che l'accordo oggetto della presente valutazione rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto relativo ad associazioni che erogano, tramite il proprio personale con contratto di lavoro subordinato, servizi di tipo sanitario, socio-sanitario, assistenziale ed educativo diretti al soddisfacimento del diritto alla vita ed alla salute di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 146/1990;
2) che, attualmente, ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili, la Commissione, in mancanza di diverso accordo, applica alle astensioni indette presso le strutture oggetto dell'accordo in esame, la disciplina di cui agli accordi nazionali per il comparto e per le aree dirigenziali del S.S.N. del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delib. n. 01/155 del 13 dicembre 2001 (nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - n. 34 del 28 febbraio 2002);
3) che, tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Commissione un diverso accordo può essere legittimamente stipulato "qualora vi siano nell'ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi" (delib. n. 3/125 del 23 luglio 2003);
4) che, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza, nel gruppo delle strutture associative ANFFAS di "elementi omogenei significativamente distintivi", consistenti nella prevalente finalità assistenziale dei servizi erogati e nell'assenza di prestazioni sanitarie d'urgenza;
5) che l'accordo in esame prevede procedure di raffreddamento e conciliazione identiche a quelle stabilite, negli accordi nazionali sopra citati, per l'analogo settore del servizio sanitario pubblico, già valutati idonei dalla commissione;
6) che anche per le prestazioni indispensabili l'accordo in esame stabilisce i medesimi criteri degli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico e già valutati idonei dalla commissione;
7) che la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, dell'accordo in esame, secondo cui, "nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lettera c)", deve essere interpretata nel senso che, comunque, anche in caso di mancata stipulazione degli accordi decentrati d'individuazione dei contingenti, le parti in conflitto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990, "sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonchè al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2", con la conseguenza che i contingenti debbono essere determinati applicando il criterio del "turno festivo" previsto dallo stesso accordo, analogamente a quanto previsto per l'assistenza sanitaria ordinaria dagli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico;
8) che gli accordi decentrati debbono, comunque, essere inviati alla commissione, la quale di riserva di prenderne atto;
Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, l'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti all'unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL, in data 23 febbraio 2005;
Dispone
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed ai soggetti stipulanti;
Dispone
inoltre, ai sensi dell'art. 13, lett. l), della legge n. 146/1990, la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo nazionale dalla stessa valutato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Roma, 15 giugno 2005
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ALLEGATO
ACCORDO NAZIONALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE
APPARTENENTI ALL'UNITARIA
STRUTTURA ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS
In data 23 febbraio 2005, presso la sede nazionale dell'ANFFAS ha avuto luogo l'incontro tra: ANFFAS ONLUS: Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali nella persona di: Roberto Speziale - Presidente nazionale, e componenti commissione contratto:
Giandario Storace;
Fatima Muoio;
Marika Bovone;
FP-CGIL nelle persone di Dario Canali e Mauro Ponziani;
FPS-CISL nelle persone di Daniela Volpato e Luigi Gentili;
FPL-UIL nelle persone di Carlo Fiordaliso e Franco Lo Grasso.
Al termine è stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che segue: personale delle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali.
Art. 1.
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dipendente dalle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS.
2. Il presente accordo viene stipulato in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonchè di quanto sancito dall'art. 8 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ANFFAS a cui viene allegato per farne parte integrante e sostanziale, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2.
Servizi minimi essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, conformemente a quanto sancito dall'art. 8 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ANFFAS, i servizi erogati nelle strutture appartenenti all'unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS quali servizi essenziali indispensabili per la comunità, rientrano nell'ambito dei servizi sanitari, socio-sanitari-assistenziali-educativi.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) assistenza ordinaria:
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non rinviabili;
- assistenza a persone con disabilità;
b) attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
- servizio di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti;
- servizio di trasporto,
ed ogni servizio ausiliario idoneo a garantire i servizi minimi essenziali.
Art. 3.
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le singole strutture associative e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, vengono individuati appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio della contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singola sede di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la struttura associativa individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero.
I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.
Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
Per i contingenti di personale da impiegare nelle indicate prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi.
4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 2, attraverso i ontingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
5. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'articolo 5, comma 3, lettera c).
Art. 4.
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'articolo 2, sono tenute a darne comunicazione alle strutture associative interessate, con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette strutture associative.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata: per le vertenze nazionali ed interregionali, per conoscenza alla presidenza nazionale dell'ANFFAS ONLUS, nonchè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; per le vertenze regionali alla struttura regionale di coordinamento e, per conoscenza, alla presidenza nazionale dell'ANFFAS ONLUS, nonchè alla prefettura; per le vertenze nell'ambito di singole strutture associative, alle stesse strutture associative interessate.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture associative e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si dovranno svolgere in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali dovranno garantire che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili.
Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome.
Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale.
La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, da ANFFAS ONLUS nazionale e, negli altri casi, dalle strutture associative competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: nel mese di agosto; nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Art. 5.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
È condizione preliminare alla proclamazione dello sciopero l'avere esperito il tentativo di conciliazione secondo le modalità di seguito riportate:
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di provincia.
3. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di 3 giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 3 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
4. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a 6 giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a 10 giorni.
7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla commissione di garanzia.
Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
9. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
10. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.
Art. 6.
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette leggi.