COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2005 (n. 05/358).

(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2005)

Agenzie di recapito postale private. Accordo sulle prestazioni indispensabili trasmesso in Commissione il 24 marzo 2005. Delibera di valutazione di idoneità (Pos. 20929) (Deliberazione n. 05/358).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA

...omissis...

Valuta idonea

La Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, nel settore della distribuzione e del recapito, contenuta nell'art. 5 del CCNL delle imprese private operanti nel settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali.

Dispone la comunicazione della presente delibera alle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UILTRASPORTI, UILPOST, alla FISE, al Ministro delle Comunicazioni, nonchè la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera n), legge numero 146/1990 (61) e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispone altresì, la pubblicazione dell'Accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

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(61) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2279.

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ALLEGATO

Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 1996 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco. Siglato in Roma 4 aprile 2002, tra Federazione Imprese di Servizi (FISE - ARE) e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILTRASPORTI, UILPOST.

Art. 5.

Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche - procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Le Parti recepiscono, per quanto di interesse del settore, la delibera della Commissione di garanzia 02/37 del 7 marzo 2002, che allegano al presente Codice civile n. 1.

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PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO

E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990

Art. 1.

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal CCNL medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2.

A) Livello aziendale

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, è riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.

La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla Direzione aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indica-zione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.

Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l'esame di cui al comma precedente.

Questa fase dovrà essere ultimata entro 5 giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello territoriale.

B) Livello territoriale

Entro 2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Tale fase dovrà terminare entro 2 giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello nazionale.

C) Livello nazionale

Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Tale fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell'intera procedura.

Art. 3.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia nè da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4.

Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5.

I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà, in coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6.

Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 7.

Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previstodall'articolo 2, comma 2, della legge numero 146 del 1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

Art. 8.

Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del CCNL nei casi di controversia collettiva di competenza delle OO.SS. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge numero 146 del 1990, è la seguente: entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, l'Associazione nazionale imprenditoriale convoca le relative segreterie per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase si esaurisce entro 17 giorni successivi al primo incontro.

Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata.

Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.

Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente articolo 3.

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