COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

 

DELIBERA 9 marzo 2022.

(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022)

 

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA

SUI FONDI PENSIONE

 

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Delibera:

 

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022.

Art. 1.

 

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2022 dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5‰ dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2021.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonchè i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole se-zioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

 

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a € 10.

Art. 3.

 

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 30 giugno 2022.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'articolo 1.

3. Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nella sezione riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

4. Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate. Tali dati andranno trasmessi da tutti i soggetti di cui all'art. 2, anche qualora il contributo non sia dovuto.

Art. 4.

 

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5.

 

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa.

Roma, 9 marzo 2022

 

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