COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 21 settembre 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011)
Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive.
LA COMMISSIONE
...omissis...
ADOTTA
le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252 del 2005 che abbiano iscritti attivi;
b) "erogazione diretta delle prestazioni": l'erogazione effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di assicurazione;
c) "discriminazione diretta e indiretta": le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto legislativo n. 198/2006;
d) "Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici": il Comitato previsto dall'art. 8 e seguenti del decreto legislativo n. 198/2006.
Art. 2.
Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione
le condizioni di accesso e la contribuzione
1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b) del D.L.vo n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.
2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonchè le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
Art. 3.
Divieto di discriminazione in materia di prestazioni,
trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica
1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive che eroghino direttamente le prestazioni, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il relativo calcolo, nonchè le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che, rientrando nelle categorie indicate dall'art. 30-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.
5. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall'acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.
6. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che definiscono elementi differenziali ai sensi del comma 3 ne danno informativa agli iscritti e ai potenziali iscritti nelle forme ritenute più opportune.
7. In sede di prima applicazione delle presenti Disposizioni, le forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 3 inoltrano alla COVIP, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, un'apposita relazione, redatta conformemente a quella indicata al precedente comma 4.
Art. 4.
Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati
1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito internet l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e si avvalgono della facoltà di cui all'art. 30-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.
Art. 5.
Relazione della COVIP
1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni.
Art. 6
Pubblicazione e entrata in vigore
1. Le presenti disposizioni sono pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet dell'Autorità ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2011