COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 23 maggio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2007)
Direttive in materia di attuazione da parte delle forme pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, recante il regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
LA COMMISSIONE
...omissis...
EMANA
le seguenti direttive:
Direttive in materia di attuazione da parte delle forme pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62 (27), recante il regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (28).
Con decreto n. 62 del 10 maggio 2007 adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la COVIP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2007, è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, individuando criteri e modalità di adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla nuova disciplina.
Tale decreto contiene disposizioni atte a prefigurare un generale e complessivo percorso di adeguamento dei Fondi preesistenti alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, secondo le disposizioni del decreto ministeriale medesimo, nonchè alcune puntuali indicazioni preordinate ad individuare gli adeguamenti che devono essere posti in essere da parte dei Fondi preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Tenuto conto di quanto sopra, con la presente direttiva si forniscono indicazioni circa i principali profili di adeguamento previsti dal decreto ministeriale in argomento, ripercorrendone le disposizioni nell'ordine dell'articolato medesimo e richiamando i termini indicati nelle diverse disposizioni, nonchè le linee che i Fondi preesistenti dovranno seguire nel porre in essere le conseguenti attività.
Quanto alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento, l'art. 3 del decreto ministeriale prevede che, in linea generale, tutti i Fondi preesistenti adeguino i propri statuti alle disposizioni di cui agli articoli 5 (assetto organizzativo), 8 (finanziamento), 11 (prestazioni) e 14 (riscatti e trasferimenti), fatte salve alcune specifiche possibilità di deroga previste nel decreto medesimo.
Per le specifiche finalità connesse al conferimento del TFR, l'art. 4 del decreto ministeriale chiarisce che presupposto necessario per poter risultare destinataria del conferimento è che la forma sia a contribuzione definita, con conseguente obbligo di costituzione di un'apposita sezione laddove non già esistente, ed abbia autonoma soggettività giuridica ovvero, con riguardo ai Fondi pensione interni bancari o assicurativi, abbia comunque costituito, ove non già esistente, un patrimonio separato. Va inoltre richiamata, con riferimento all'ipotesi di conferimento con modalità tacite, l'esigenza che sia garantita l'osservanza della disposizione dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Al riguardo, va rilevato che il decreto ministeriale prevede che i Fondi preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative possono assicurare l'attuazione della predetta disposizione anche mediante inserimento (ove non già esistenti) di apposite clausole nei contratti assicurativi.
Quanto a modelli gestionali e criteri di investimento, l'art. 5 del decreto ministeriale richiama l'applicazione dell'art. 6, comma 13, del decreto legislativo n. 252 del 2005 e relativa normativa di attuazione, pur prevedendo alcune specifiche deroghe. In particolare, risulta consentito continuare a gestire le attività mediante stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo n. 209 del 2005, ed è ammessa la gestione delle attività in forma diretta, oltre che tramite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Risultano altresì consentiti gli investimenti immobiliari in forma diretta entro il limite totale del 20% del patrimonio del Fondo, ferma restando, in ogni caso, l'esigenza di tener conto dei criteri generali di gestione di cui al decreto del Ministro del Tesoro n. 703 del 1996 (29), tra cui il principio della diversificazione degli investimenti e dei rischi. Per i Fondi che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale detengano investimenti superiori al predetto limite è posto un termine di 5 anni per ricondurre gli investimenti medesimi nell'ambito del limite medesimo. E' inoltre previsto che la COVIP possa stabilire i casi in cui i predetti limiti possono essere superati o derogati per specifiche esigenze del Fondo coerenti con la politica di gestione e la situazione del Fondo stesso.
Più in generale la COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali i Fondi preesistenti possono investire direttamente le risorse in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti. Specifiche disposizioni attengono poi alla possibilità, per fattispecie limitate, di continuare a concedere prestiti o di assumere prestiti esclusivamente a fini di liquidità e su base temporanea.
Circa i tempi di adeguamento alle disposizioni in materia di investimenti e modelli gestionali, i commi 5 e 6 dell'art. 5 del decreto ministeriale prevedono un termine di 3 anni per l'adeguamento alle disposizioni legislative e di normativa secondaria in materia di limiti agli investimenti - fermo restando che trova immediata applicazione la specifica previsione di cui all'art. 6, comma 13, lett. c), del decreto legislativo n. 252 del 2005 - e di 5 anni per l'adeguamento alle altre disposizioni degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del decreto ministeriale.
Infine l'art. 6 del decreto ministeriale precisa che i conflitti di interesse sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Quanto alle attività che i Fondi pensione preesistenti dovranno porre in essere per attuare gli adeguamenti previsti dal decreto ministeriale, si rileva che, in coerenza con quanto in precedenza evidenziato, occorre distinguere 2 profili: 1 relativo alle attività preordinate a rendere possibile il conferimento, a tali Fondi, del trattamento di fine rapporto ai sensi della nuova normativa, l'altro connesso al più generale e complessivo percorso di adeguamento alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005 secondo le disposizioni del decreto ministeriale in argomento.
Con riguardo a tali profili, si forniscono le seguenti linee procedurali.
I Fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 252 del 2005 devono necessariamente essere configurati secondo il regime della contribuzione definita (anche attraverso apposite sezioni), avere soggettività giuridica ovvero, nel caso di Fondi interni bancari o assicurativi, patrimonio separato e, quanto alla prospettiva di ricevere il TFR attraverso modalità tacite, devono provvedere all'istituzione di una linea con le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005, anche mediante inserimento di apposite clausole (ove non già esistenti) nei contratti assicurativi in essere.
La previa attuazione dei relativi adeguamenti è condizione necessaria affinchè i Fondi possano essere destinatari, ai sensi del decreto legislativo n. 252 del 2005 e relative disposizioni attuative, del trattamento di fine rapporto e i relativi flussi possano essere conferiti. Al riguardo, i Fondi pensione preesistenti che intendano ricevere il conferimento del predetto TFR a far data dall'1 luglio 2007 devono tempestivamente avviare le procedure di adeguamento alle norme del decreto e porre in essere gli specifici adeguamenti sopra richiamati che risultassero a tal fine necessari entro il 30 giugno 2007, dandone comunicazione alla COVIP e allegando la connessa documentazione relativa alle determinazioni adottate, anche con riferimento alle eventuali modifiche statutarie o regolamentari. I Fondi dovranno altresì trasmettere alla COVIP una comunicazione, assentita dall'organo di amministrazione del Fondo, nella quale vengono specificati modalità e tempi per il completamento degli adeguamenti al decreto, tenendo conto che, laddove non siano indicati nel decreto stesso particolari e più ampi termini con riguardo a specifici aspetti, l'adeguamento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa quanto prima alla COVIP da parte di tutti i Fondi pensione preesistenti, ancorchè non intendano essere destinatari del trattamento di fine rapporto, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di adeguamento, formulati anche in ragione delle specificità e delle caratteristiche di ciascuna forma pensionistica.
Si richiama, infine, l'opportunità che nell'attuazione dei conseguenti adeguamenti statutari, ad esempio con riferimento alle previsioni dell'art. 3 del decreto ministeriale in materia di organizzazione e funzionamento, i Fondi pensione preesistenti abbiano come parametro di riferimento, con gli eventuali necessari adattamenti, le relative disposizioni contenute nello Schema di statuto per i Fondi pensione negoziali adottato dalla COVIP con delibera del 31 ottobre 2006.
Roma, 23 maggio 2007
---------
(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1694.
(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 29, 455; I.L.P. 2006, pagg. 68, 500.
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2683.