COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 28 novembre 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2007)
Regolamento relativo all'istituzione del Registro dei Fondi pensione dotati di personalità giuridica e alle procedure per l'iscrizione nel Registro.
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità
1. Con il presente regolamento è istituito il Registro dei Fondi pensione dotati di personalità giuridica e sono dettate norme per l'esercizio delle connesse funzioni amministrative di competenza della COVIP.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti dei Fondi pensione soggetti alla vigilanza della COVIP, ai sensi del decreto n. 252/2005 (8).
---------
(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 29, 455; I.L.P. 2006, pagg. 68, 500.
Art. 2.
Istituzione del Registro COVIP
dei Fondi pensione dotati di personalità giuridica
1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto n. 252/2005 è istituito presso la COVIP il Registro dei Fondi pensione dotati di personalità giuridica.
2. Il Registro assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli elementi e dei fatti indicati nel successivo art. 3.
3. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza, pubblicità, tempestività, diffusione, certezza delle informazioni ivi contenute, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto n. 361/2000 (9).
4. Il responsabile della tenuta ed aggiornamento del Registro è il dirigente responsabile della Direzione affari generali e legali o altro dipendente dallo stesso delegato. Il medesimo cura anche il rilascio degli estratti e dei certificati richiesti.
5. Le copie di tutti gli atti la cui iscrizione nel Registro è espressamente prevista sono depositate presso la struttura amministrativa di cui al comma 4 e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
6. Il Registro può essere tenuto anche in formato informatico. E' consentito il rilascio anche per corrispondenza e per via telematica degli estratti e dei certificati richiesti.
---------
(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1380.
Art. 3.
Struttura del Registro
1. In conformità al decreto n. 361/2000, il Registro è composto da una parte generale e da una parte analitica.
2. Nella parte generale sono annotati: il numero d'ordine progressivo di iscrizione nel Registro, la denominazione del Fondo pensione, la data di ciascuna iscrizione, il nome del richiedente, il riferimento alla parte analitica riservata allo stesso Fondo pensione, il volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e il volume in cui sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel Registro.
3. Nella parte analitica, nel foglio riservato a ciascun Fondo pensione sono iscritti: la data dell'atto costitutivo, la denominazione, la durata se prevista, la sede del Fondo pensione, il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento di sede, l'eventuale istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori.
Art. 4.
Procedure per l'acquisto della personalità giuridica
e iscrizione nel Registro
1. Il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento della COVIP di autorizzazione all'esercizio dei Fondi pensione che ne abbiano fatto richiesta in sede di istanza di autorizzazione.
2. I Fondi pensione già autorizzati all'esercizio o, comunque, iscritti all'Albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla COVIP possono acquisire la personalità giuridica, presentando apposita istanza alla COVIP. L'istanza è presentata alla COVIP unitamente all'istanza di approvazione della relativa modifica statutaria. Il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento della COVIP di approvazione della modifica statutaria.
3. Le istanze di autorizzazione all'esercizio e le istanze di modifica statutaria a cui consegue il riconoscimento della personalità giuridica sono redatte in bollo.
4. A seguito del riconoscimento della personalità giuridica, la COVIP provvede all'iscrizione del Fondo pensione nel Registro di cui all'art. 2.
Art. 5.
Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
2. Lo stesso entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. In fase di prima applicazione, la COVIP provvede d'ufficio, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, all'iscrizione nel Registro di cui all'art. 2 dei Fondi pensione dotati di personalità giuridica che risultino iscritti all'Albo dalla stessa tenuto.
Roma, 28 novembre 2007