COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

 

DELIBERAZIONE 30 maggio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2007)

 

Regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

LA COMMISSIONE

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Delibera

di approvare l'allegato Regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di applicazione, da parte della COVIP, delle sanzioni amministrative di cui al decreto n. 252/2005 (23).

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 29, 455; I.L.P. 2006, pagg. 68, 500.

Art. 2.

Procedimento sanzionatorio

1. L'istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 19-quater del decreto n. 252/2005 è di competenza delle strutture operative secondo l'organizzazione interna della COVIP.

2. Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono adottate dalla Commissione.

Art. 3.

Avvio del procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale, nei confronti dei soggetti responsabili e dell'obbligato in solido, delle violazioni di cui all'art. 19-quater del decreto n. 252/2005, riscontrate dalla COVIP nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

2. L'atto di contestazione a firma del Direttore generale, o in sua assenza o impedimento a firma di un Direttore centrale, è notificato entro 90 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.

3. Il termine di cui al comma 2 decorre dal momento in cui è stata riscontrata la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione. Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, il predetto termine decorre dalla conclusione degli accertamenti ispettivi. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla COVIP con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di ricezione.

4. La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria, contiene:

a) la sintetica descrizione dei fatti;

b) l'indicazione della violazione riscontrata, con l'indicazione delle norme violate e delle sanzioni applicabili;

c) il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 4;

d) l'indicazione del responsabile del procedimento.

5. La lettera di contestazione viene notificata con le modalità previste dall'art. 14 della legge n. 689/1981 (24). A tal fine, le forme pensionistiche complementari dovranno fornire tempestivamente alla COVIP, su richiesta della medesima, il recapito dei soggetti destinatari delle contestazioni.

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(24) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 72; I.L.P. 1982, pagg. 168, 437.

Art. 4.

Controdeduzioni e audizioni

1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al Direttore generale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della lettera di contestazione.

2. Gli scritti difensivi possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi.

3. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

4. I soggetti destinatari, ove lo ritengano necessario, possono avanzare, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, richiesta di essere sentiti personalmente o attraverso propri rappresentanti. La data dell'audizione, da fissare entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, è comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni. L'audizione si svolge innanzi al responsabile del procedimento e di essa è redatto verbale.

Art. 5.

Fase conclusiva del procedimento

1. Entro 180 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, la Commissione adotta la propria decisione, di archiviazione o di applicazione della sanzione, con provvedimento motivato.

Art. 6.

Comunicazione dei provvedimenti

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti ritenuti responsabili e all'obbligato in solido entro 60 giorni, ovvero entro 90 giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla relativa delibera. Il provvedimento è altresì pubblicato, per estratto, sul Bollettino della COVIP.

Art. 7.

Modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie

1. Nel provvedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie sono indicate le modalità di pagamento e l'autorità alla quale è possibile presentare l'eventuale ricorso.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.

3. L'opposizione al provvedimento non sospende il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

Art. 8.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso è, altresì, pubblicato sul Bollettino e sul sito Internet della COVIP.

2. La deliberazione COVIP dell'1 ottobre 2002 recante: "Procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3 e all'art. 18-bis, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993 (25)" è abrogata.

Roma, 30 maggio 2007

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1552; I.L.P. 1993, pag. 1032.

 

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