COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

 

DELIBERAZIONE 30 novembre 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006)

 

Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al D.L.vo n. 252/2005 e le istruzioni ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto n. 252/2005, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 279 del 13 novembre 2006 (70).

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

ADOTTA

...omissis...

il seguente regolamento:

SEZIONE I

ADEGUAMENTI STATUTARI

DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente Sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005 (71) (fondi pensione negoziali) che risultino autorizzati all'esercizio dell'attività entro il 31 dicembre 2006.

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(70) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 3252; I.L.P. 2006, pag. 2394.

(71) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 29, 455; I.L.P. 2006, pagg. 68, 500.

Art. 2.

Comunicazione e istanza di approvazione

degli adeguamenti statutari

1. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione negoziali provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera a) del citato articolo 23, comma 3, del decreto n. 252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:

a) attestazione che il nuovo statuto è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;

b) attestazione di rispondenza del nuovo statuto alle previsioni dello statuto vigente, per tutte le parti che non sono state modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto normativo e alle disposizioni applicative adottate dalla COVIP nonchè relazione illustrativa delle eventuali variazioni apportate;

c) attestazione di conformità della copia dello statuto di cui al comma 3, lettera a), alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 4;

d) istanza di approvazione del nuovo statuto.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

a) copia del nuovo statuto con evidenza grafica delle eventuali ulteriori modifiche introdotte in occasione dell'adeguamento alle disposizioni sopravvenute;

b) copia del verbale della riunione dell'assemblea o dell'organo amministrativo in cui è stato deliberato il nuovo testo di statuto. Nel caso in cui siano introdotte modifiche ulteriori rispetto all'adeguamento alle disposizioni sopravvenute la delibera deve essere adottata dall'assemblea del fondo.

4. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo dello statuto in formato elettronico.

Art. 3.

Termini

per l'approvazione degli adeguamenti statutari

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione corredata dalla richiesta documentazione, approva lo statuto ovvero nega l'approvazione. Salvo quanto previsto al successivo art. 17, la comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è presentata, ovvero è pervenuta alla COVIP con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza i necessari elementi integrativi ed il termine è interrotto. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. In tali ipotesi il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione della nuova documentazione.

3. Il termine è, invece, sospeso qualora la COVIP chieda chiarimenti o ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta. I chiarimenti e le informazioni devono pervenire alla COVIP entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della COVIP; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata, con conseguente decadenza del fondo dalla facoltà di raccolta delle adesioni.

4. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, lo statuto si intende approvato se la COVIP non ha nel frattempo comunicato di non poter accogliere la relativa istanza con le modalità di cui al comma successivo.

5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. La comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza interrompe i termini per la conclusione del procedimento. Il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. In mancanza di osservazioni nel predetto termine di 20 giorni, l'istanza si intende, in tutto o in parte, rigettata.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del nuovo statuto o dal decorso dei termini, i fondi devono trasmettere alla COVIP il testo dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmetterlo in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

SEZIONE II

ADEGUAMENTI

RELATIVI AI REGOLAMENTI, AL RESPONSABILE

E ALL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

DEI FONDI PENSIONE APERTI

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. La presente Sezione si applica ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che risultino autorizzati all'esercizio dell'attività entro il 31 dicembre 2006.

Art. 5.

Comunicazione e istanza di approvazione

degli adeguamenti regolamentari

1. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto medesimo che sono stati autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera a) del citato articolo 23, comma 3, del decreto numero 252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:

a) attestazione che il nuovo regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;

b) attestazione di rispondenza del nuovo regolamento alle previsioni del regolamento vigente, per tutte le parti che non sono state modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto normativo e alle disposizioni applicative adottate dalla COVIP nonchè relazione illustrativa delle eventuali variazioni apportate;

c) attestazione di conformità della copia del regolamento di cui al comma 3, lettera a) alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 5;

d) istanza di approvazione del nuovo regolamento.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

a) copia del nuovo regolamento con evidenza grafica delle eventuali ulteriori modifiche introdotte in occasione dell'adeguamento alle disposizioni sopravvenute;

b) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della decisione del presidente dello stesso o dell'amministratore delegato, in cui è stato deliberato il nuovo testo di regolamento.

4. Nel caso in cui siano introdotte modifiche ulteriori rispetto all'adeguamento alle disposizioni sopravvenute, la delibera di cui al comma 3, lettera b), deve essere adottata dall'organo amministrativo. In tal caso, inoltre, alla comunicazione deve essere anche allegata una relazione del responsabile del fondo, volta ad illustrare le motivazioni delle suddette ulteriori modifiche, nonchè i presìdi posti a tutela degli aderenti laddove tali modifiche comportino un peggioramento delle condizioni economiche o incidano in modo sostanziale sulle caratteristiche del fondo.

5. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo del nuovo regolamento in formato elettronico.

Art. 6.

Termini

per l'approvazione degli adeguamenti regolamentari

1. Per l'approvazione del nuovo regolamento si applicano gli stessi termini previsti nell'art. 3.

Art. 7.

Adempimenti conseguenti alla nomina del responsabile

del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti devono dare comunicazione alla COVIP dell'avvenuta nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza, in conformità all'art. 5 e all'art. 23, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine, la società trasmette alla COVIP, entro 10 giorni dalla delibera, copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione dell'organo amministrativo in cui sono state accertate in capo al responsabile del fondo e ai componenti dell'organismo di sorveglianza la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa.

3. La copia del verbale di cui al precedente comma deve essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualora il responsabile del fondo e/o i componenti dell'organismo di sorveglianza siano già stati nominati alla data di presentazione di detta comunicazione.

4. Al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione della carica, la società trasmette inoltre alla COVIP la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (72), ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

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(72) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2736.

SEZIONE III

ADEGUAMENTI RELATIVI AI REGOLAMENTI,

AL PATRIMONIO SEPARATO E AL RESPONSABILE

DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI

ATTUATI MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

SULLA VITA (PIP) - ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. La presente Sezione si applica ai piani individuali pensionistici (di seguito: PIP), ossia alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto n. 252/2005.

Art. 9.

Comunicazione e istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera a) e b) n. 2 del citato art. 23, comma 3, del decreto n. 252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, deve riportare quanto di seguito precisato e deve essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri:

a) denominazione dell'impresa di assicurazione e del PIP;

b) indicazione se trattasi di impresa di assicurazione autorizzata dall'ISVAP ad operare nel territorio della Repubblica ovvero di impresa di assicurazione operante in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi;

c) sede dell'impresa di assicurazione; per le imprese estere in regime di stabilimento dovrà essere indicata la sede principale nonchè la sede secondaria nel territorio della Repubblica;

d) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

e) elenco dei documenti allegati;

f) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;

g) attestazione di conformità della copia del regolamento di cui al comma 3 alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 4;

h) istanza di approvazione del regolamento.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

a) copia del regolamento e del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della decisione del presidente dello stesso o dell'amministratore delegato, in cui il regolamento è stato deliberato;

b) condizioni generali di contratto.

4. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo del regolamento in formato elettronico.

Art. 10.

Termini per l'approvazione del regolamento

1. Per l'approvazione del regolamento si applicano gli stessi termini previsti nell'art. 3.

Art. 11.

Adempimenti conseguenti alla costituzione

del patrimonio separato

1. Le imprese di assicurazione danno tempestiva comunicazione alla COVIP dell'avvenuta costituzione del patrimonio autonomo e separato, in conformità agli articoli 4, comma 2, 13, comma 3, e 23, comma 3, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base delle disposizioni impartite dall'ISVAP con provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006 (73).

2. A tal fine, l'impresa trasmette tempestivamente alla COVIP copia della delibera dell'organo amministrativo con la quale si è disposta la costituzione del patrimonio autonomo e separato nonchè del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP ovvero comunicazione attestante l'avvenuto decorso del termine per il conseguimento degli effetti autorizzativi di cui all'art. 6 del provvedimento dell'ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006.

3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 9 comma 1, qualora già disponibile alla data di presentazione di detta comunicazione.

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(73) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 3254, 3255; I.L.P. 2006, pag. 2397.

Art. 12.

Iscrizione all'albo

1. La COVIP dispone l'iscrizione del PIP all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 successivamente al completamento della procedura di approvazione del regolamento, al deposito della nota informativa di cui al successivo art. 14 e alla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

Adempimenti conseguenti

alla nomina del responsabile del PIP

1. Le imprese di assicurazione devono dare comunicazione alla COVIP dell'avvenuta nomina del responsabile del PIP, in conformità all'art. 5 e all'art. 23, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine, l'impresa trasmette alla COVIP, entro 10 giorni dalla delibera, copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'impresa, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione dell'organo amministrativo in cui sono state accertate in capo al responsabile del PIP la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa.

3. La copia del verbale di cui al precedente comma deve essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 9 comma 1, qualora il responsabile del PIP risulti già nominato alla data di presentazione di detta comunicazione.

4. Al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione della carica, l'impresa trasmette inoltre alla COVIP la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

SEZIONE IV

ADEGUAMENTI RELATIVI ALLA NOTA INFORMATIVA

Art. 14.

Deposito della nota informativa per la raccolta delle adesioni

1. Contestualmente alla comunicazione di cui ai precedenti articoli 2, 5 e 9, le forme pensionistiche complementari depositano presso la COVIP la nota informativa per la raccolta delle adesioni unitamente ad attestazione, a firma del legale rappresentante, di conformità della stessa allo Schema predisposto dalla COVIP e alle direttive dalla medesima adottate.

2. Eventuali modifiche successive della nota informativa devono essere comunicate alla COVIP, mediante nuovo deposito del testo integrale della nota informativa, prima di procedere alla raccolta di nuove adesioni sulla base del testo modificato.

3. Le informazioni sull'andamento della gestione contenute nella nota informativa sono aggiornate con dati, anche provvisori, al 31 dicembre 2006, ovvero, se questi ultimi non sono ancora disponibili, e limitatamente ai depositi effettuati entro il 31 gennaio 2007, con dati aggiornati al 30 novembre 2006. Le forme pensionistiche complementari procedono a un nuovo deposito della nota informativa non appena sia possibile un aggiornamento della stessa con i dati al 31 dicembre 2006 e qualora i dati definitivi alla medesima data si discostino in misura significativa da quelli provvisori già pubblicati.

SEZIONE V

RACCOLTA DELLE ADESIONI

E FACOLTA' DEGLI ADERENTI

Art. 15.

Raccolta di nuove adesioni

successivamente al 31 dicembre 2006

1. Successivamente al 31 dicembre 2006 le forme pensionistiche complementari possono procedere alla raccolta di nuove adesioni solo a seguito della comunicazione di cui agli articoli 2, 5 e 9 e dell'avvenuto deposito presso la COVIP della nota informativa di cui al precedente art. 14.

2. Nel modulo di adesione deve essere espressamente indicato che le suddette adesioni vengono acquisite, nelle more del procedimento di approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, sulla base di una preliminare comunicazione di adeguamento statutario/regolamentare e che, pertanto, gli effetti dell'adesione stessa si perfezioneranno solo a seguito del conseguimento dell'approvazione della COVIP ovvero, per i PIP, dell'iscrizione degli stessi nell'albo delle forme pensionistiche complementari tenuto dalla stessa COVIP.

3. Nel modulo di adesione dovrà essere, altresì, precisato che il versamento del TFR e degli altri contributi previsti potrà avvenire, previa approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, ovvero, per i PIP, di iscrizione all'albo, solo dall'1 luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007.

Art. 16.

Facoltà riconosciute agli aderenti

1. Le forme danno tempestivamente informazione agli aderenti dell'intervenuta approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, nonchè delle eventuali modifiche sostanziali apportate allo stesso ovvero alla nota informativa per la raccolta delle adesioni. In tale ultimo caso, su indicazione della COVIP, deve essere riconosciuta a coloro che abbiano aderito successivamente al 31 dicembre 2006 la facoltà di aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP.

2. Qualora non intervenga l'approvazione da parte della COVIP dello statuto/regolamento ovvero, per i PIP, l'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari entro il 30 giugno 2007, deve essere consentito agli iscritti al 31 dicembre 2006 di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP e a coloro che abbiano aderito successivamente al 31 dicembre 2006 di aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP.

SEZIONE VI

NORME FINALI

Art. 17.

Decorrenza delle istanze presentate entro il 31 dicembre 2006

1. Le istanze di approvazione degli statuti/regolamenti presentate entro il 31 dicembre 2006 si considerano ricevute dalla COVIP l'1 gennaio 2007 ai fini della decorrenza dei termini di cui agli articoli 3, 6 e 10.

Art. 18.

Proroga dei termini

1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli 3, 6 e 10, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà comunque, essere superiore di ulteriori 90 giorni.

Art. 19.

Pubblicità degli adeguamenti delle forme pensionistiche

al decreto n. 252/2005

1. Sul sito della COVIP (www.covip.it) è data indicazione delle forme pensionistiche complementari che possono raccogliere adesioni ai sensi delle disposizioni del decreto n. 252/2005 e del presente regolamento, a seguito di presentazione alla COVIP delle prescritte comunicazioni, e per le quali è in corso il procedimento di approvazione ovvero è stato conseguito il provvedimento medesimo.

Art. 20.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili delle istruttorie dei procedimenti di cui al presente regolamento sono le rispettive direzioni di vigilanza competenti con riguardo a ciascuna delle forme pensionistiche complementari. L'articolazione delle direzioni e le competenze delle stesse sono riportate sul sito della COVIP.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della direzione di vigilanza competente o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 21.

Entrata in vigore e termini di applicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica esclusivamente alle comunicazioni di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 252/2005 pervenute alla COVIP entro il 30 aprile 2007.

Roma, 30 novembre 2006

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ALLEGATO

RELAZIONE

sul regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006.

L'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, ha sostituito il comma 4 dell'art. 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo che, a decorrere dall'1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti alle disposizioni del citato decreto 252/2005 - con la tempistica prevista nel comma 3 dell'art. 23 del decreto medesimo - dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattameno di fine rapporto.

Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso, l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti e abbiano altresì provveduto agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ricevono, a decorrere dall'1 luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti anche con riferimento al periodo compreso tra l'1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007.

Tenuto conto di tale previsione, in coerenza con il previsto anticipo all'1 gennaio 2007 della decorrenza dell'entrata in vigore dell'intera riforma della previdenza complementare, si rende necessario e urgente definire le procedure che le forme pensionistiche complementari devono seguire per dar corso agli adeguamenti alla nuova normativa e impartire le istruzioni volte a disciplinarne i conseguenti effetti in ordine alle adesioni raccolte.

La COVIP ha pertanto adottato il regolamento recante le procedure in questione che trova applicazione con riguardo alle istanze presentate dai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto 252/2005 (fondi pensione negoziali) e ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del decreto medesimo che siano già autorizzati all'esercizio dell'attività entro il 31 dicembre 2006, nonchè per i piani individuali pensionistici (PIP), ossia le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto n. 252/2005. Le predette procedure trovano applicazione con riferimento esclusivamente alle comunicazioni di adeguamento che siano pervenute alla COVIP entro il 30 aprile 2007.

Le modalità e i termini procedurali sono stati definiti nel rispetto delle previsioni generali della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, avendo anche riguardo alla disposizione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede si tenga conto del principio di proporzionalità inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. Inoltre, anche secondo quanto previsto dal citato art. 1 del decreto-legge 279/2006, è stato previsto l'utilizzo della procedura di silenzio-assenso, fissando, in via generale, in 90 giorni il termine per il compimento di tale effetto.

Si sono poi regolati, oltre agli aspetti connessi alla presentazione delle istanze di approvazione degli adeguamenti statutari e regolamentari, i profili inerenti agli ulteriori adeguamenti connessi alla nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza nei fondi pensione aperti e alla costituzione del patrimonio separato, previa autorizzazione dell'ISVAP, e alla nomina del responsabile per i PIP, tenendo presenti i diversi termini che la legge impone per tali adempimenti.

Sono state inoltre definite, sempre in riferimento alla fase transitoria in cui trova applicazione la disciplina in questione, le modalità di deposito della nota informativa per la raccolta delle adesioni, che deve essere redatta da ciascuna forma pensionistica complementare in conformità allo schema predisposto dalla COVIP con delibera del 31 ottobre 2006.

Nel regolamento sono poi definite le modalità di raccolta delle adesioni successive al 31 dicembre 2006, nelle more dell'approvazione degli adeguamenti da parte della COVIP, con particolare attenzione all'esigenza di garantire una corretta informativa agli aderenti, nonchè le facoltà da riconoscere agli aderenti medesimi nel caso di modifiche sostanziali dei documenti statutari, regolamentari o informativi successive all'adesione.

E' stato altresì previsto, sempre al fine di garantire una corretta informazione all'aderente, che nel modulo di adesione debba essere precisato che il versamento del TFR e degli altri contributi previsti potrà avvenire, previa approvazione dello statuto o del regolamento da parte della COVIP - e iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari per quanto riguarda i PIP - solo dall'1 luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione e il 30 giugno 2007.

Oltre che per i flussi di TFR, il riferimento temporale di cui sopra è da intendersi relativo ai contributi previsti per i lavoratori dipendenti, mentre per quanto attiene a lavoratori autonomi e liberi professionisti i relativi flussi contributivi, determinati su base esclusivamente individuale, potranno essere versati alle forme pensionistiche prescelte anche prima della data dell'1 luglio 2007, subordinatamente, comunque, all'approvazione, anche con procedura di silenzio-assenso, degli adeguamenti alla nuova normativa delle forme pensionistiche complementari da parte della COVIP (e, per i PIP, anche all'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari).

A tale ultimo riguardo, infine, sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 279/2006, si sono definiti gli effetti conseguenti all'eventuale mancata approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti statutari e regolamentari entro il 30 giugno 2007, prevedendo che gli iscritti al 31 dicembre 2006 possano in tal caso trasferire la posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare e gli aderenti successivi al 31 dicembre 2006 possano aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP.

 

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