COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

 

DELIBERA 23 luglio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 177 dell'1 agosto 2014)

 

Determinazione per l'anno 2014 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 4, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

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Delibera:

Art. 1.

Contributo per l'iscrizione

agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

1. Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna istruttoria, in misura pari ad € 50.

3. Il contributo è versato alla CONSOB mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60000X02 intestato a CONSOB - Via G. B. Martini, n. 3, 00198, Roma, presso Banca popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, n. 39/b, 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 88 F 05696 03225 000060000X02. Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Art. 2.

Contributo annuale per la permanenza

negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

1. Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data dell'1 agosto 2014 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è determinato in misura pari ad € 30, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.

3. Il versamento del contributo annuale dovuto dai soggetti di cui al comma 1 dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2014. Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 30 settembre dello stesso anno. Tale spedizione potrà avvenire anche tramite utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata.

4. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti tenuti alla contribuzione potranno acquisire il MAV tramite rete internet, consultando l'apposita Sezione dedicata alla Camera di conciliazione ed arbitrato del sito istituzionale della CONSOB (www.consob.it).

5. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà, l'avvio della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dall'elenco in cui il soggetto è iscritto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2014

 

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