COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERA n. 19827 del 21 dicembre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017)

 

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2017.

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2017, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo
(delibera n. 19826/2016)
Soggetti tenuti alla corresponsione Misura del contributo
art. 1, lett. a) SIM iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento Come da successivo comma 2, punto 2.1.
art. 1, lett. b), Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento Come da successivo comma 2, punto 2.2.
art. 1, lett. c) Banche italiane e Poste italiane divisione servizi BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia, Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento Come da successivo comma 2, punto 2.2.
art. 1, lett. d) Società di gestione del risparmio, società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini Come da successivo comma 2, punto 2.1.
art. 1, lett. e) Intermediari finanziarie di cui all'art. 107, comma 1, del D.L.vo n. 385/1993 Come da successivo comma 2, punto 2.2.
art. 1, lett. f) Agenti di cambio iscritti alla data del 2/1/2017 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del D.L.vo n. 58/1998 € 89 pro capite
art. 1, lett. g) Società di gestione del risparmio, SICAV e Organismi di investimento collettivo Come da successivo comma 3
art. 1, lett. h) Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2/1/2012, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 209/2005 € 6.359 pro capite
art. 1, lett. i) Consulenti finanziari iscritti nell'Albo alla data del 2/1/2017 € 100 pro capite
art. 1, lett. j), punto j1) Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati comunitari Come da successivo comma 4, punto 4/1
art. 1, lett. j), punto j2) Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati comunitari Come da successivo comma 4, punto 4/1
art. 1, lett. j), punto j1) Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati nazionali Come da successivo comma 4, punto 4/2
art. 1, lett. k) Emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilanti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 Come da successivo comma 5
art. 1, lett. l) Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del D.L.vo n. 58/1998 che alla del 2/1/2017 risultano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento CONSOB n. 11971/1999 € 14.305 pro capite
art. 1, lett. m) Soggetti che effettuano offerte al pubblico, diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. g) e h) Come da successivo comma 6 e 7
art. 1, lett. n) Società di revisione e revisori legali Come da successivo comma 8
art. 1, lett. o) Borsa Italiana SPA € 3.915.550
art. 1, lett. p) MTS SPA € 410.010
art. 1, lett. q) Monte Titoli SPA € 698.200
art. 1, lett. r) Cassa di compensazione e garanzia SPA € 478.230
art. 1, lett. s) SIM, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Come da successivi commi 9
art. 1, lett. t) Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco CONSOB Come da successivo comma 10
art. 1, lett. u) Gestori di mercati regolamentati esteri (extra-UE) richiedenti il riconoscimento ex art. 67, comma 2, del D.L.vo n. 58/1998 € 24.950 pro capite
art. 1, lett. v) Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio iscritti alla data del 2/1/2017 nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del D.L.vo n. 58/1998 Quota fissa pari ad € 1.495 maggiorata di € 1.875 per i soggetti che alla data del 2/1/2017 risultino aver avviato l'attività
art. 1, lett. w) Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e gestori di meccanismi di stoccaggio Come da successivo comma 11
art. 1, lett. x) Organismo consulenti finanziari € 375.710

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) ed e) della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 è computato come segue:

2/1 per i soggetti di cui alle lettere a) e c) è computato in misura pari ad € 3.470 maggiorato, per le Banche italiane, Poste italiane - Divisione BancoPosta, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, del 2,61% dei ricavi da servizi di investimento, per le società di intermediazione mobiliare dello 0,38% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2015 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2016, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 per le banche ed ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991 per le società di intermediazione mobiliare. In particolare saranno considerate le pertinenti sotto voci della voce 40924 per le banche e della voce 43962 per le Società di intermediazione mobiliare. La misura massima della contribuzione per ciascun intermediario è pari ad € 121.200;

2/2 per i soggetti di cui alle lettere b), d) ed e) è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2017 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998] nelle seguenti misure:

a) un servizio/attività di investimento: € 3.470;

b) 2 servizi/attività di investimento: € 12.280;

c) 3 servizi/attività di investimento: € 22.250;

d) 4 servizi/attività di investimento: € 30.090;

e) 5 servizi/attività di investimento: € 37.930;

f) 6 servizi/attività di investimento: € 49.700.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera g), della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 è computato come segue:

Quota fissa pari a € 4.000, per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata:

a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di un importo di € 2.000 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2017 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi retail). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;

b) per i soggetti per i quali l'offerta sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2017 (fondi cosiddetti a finestra) di € 1.410 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;

c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 58/1998 di € 1.820 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito (fondi FIA riservati).

4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera j), della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2017, come segue:

4/1 per gli emittenti italiani di cui alle lettere j1) e j2):

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 16.280 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 152,43 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 122,55 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi 3 anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 16.280 per ciascuna categoria di strumenti quotati;

c) l'importo del contributo per le obbligazioni garantite dallo Stato italiano emesse ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è pari ad una quota fissa di € 4.625 per ciascuna categoria di strumenti quotati;

d) l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 16.280 per ciascuna categoria di strumenti quotati;

e) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 2.240 per ciascuna categoria di strumenti quotati;

f) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds, di exchange traded funds attivi e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.355 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due delle classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 504.000;

4/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera j1):

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 16.280 per ciascuna categoria di strumento finanziario quotato;

b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 2.240 per ciascuna categoria di strumenti quotati;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds, di exchange traded funds attivi e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.355 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione 2 delle classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 504.000.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera k), della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 è computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2017, come segue:

5/1 per le azioni ed i titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 2.500 per ogni strumento negoziato;

5/2 per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 320 per ogni strumento negoziato.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera m), della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 è computato come segue:

6/1 offerte di cui alla lettera m1) della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016: offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita e/o di ammissione a quotazione di strumenti finanziari, ovvero le offerte al pubblico di acquisto o di scambio per le quali il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto - unico o tripartito - o il prospetto base o il documento d'offerta, sia estinto nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed l'1 gennaio 2017, è pari ad una quota fissa di € 2.900;

6/2 offerte di cui alla lettera m2) della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016: offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita e offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta al pubblico, è pari ad una quota fissa di € 5.800;

6/3 offerte di cui alla lettera m3) della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016:

a) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali covered warrant o certificates, è pari ad una quota fissa di € 6.845 per ciascun prospetto - unico o tripartito - o prospetto base approvato, maggiorata di € 700 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato;

b) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (warrant) è pari, per ciascuna offerta, ad una quota fissa di € 6.845 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 1,39904% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 3.000.000 per ciascuna offerta;

c) offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-ter, comma 4, del regolamento CONSOB n. 11971/1999, è pari ad una quota fissa di € 1.075 per ciascuna offerta conclusa;

d) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio è pari, per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 6.845 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,05115% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 3.000.000 per ciascuna offerta conclusa;

6/4 offerte di cui alla lettera m4) della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016: ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari comunitari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta al pubblico, ad una quota fissa di € 6.845 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione;

6/5 offerte di cui alla lettera m5) della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016: ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 4.500.

7. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al punto 6/3, lettera d), per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o nel documento d'offerta ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta al pubblico finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: fatturato, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, inferiore a 300 milioni di euro; offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera n), della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 è determinato nella misura del 10,13% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 16, comma 1 e 43, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010 secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 135/2016.

9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s), della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 23.865;

b) da n. 101 a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 58.208;

c) da n. 1.001 a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 87.780;

d) da n. 3.001 a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 117.880,00;

e) oltre n. 5.001 strumenti finanziari trattati: € 154.845.

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1, lettera t), della delibera numero 19826 del 21 dicembre 2016 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 9.900;

b) da n. 101 a n. 200 strumenti finanziari trattati: € 16.900;

c) da n. 201 a n. 400 strumenti finanziari trattati: € 23.200;

d) oltre n. 401 strumenti finanziari trattati: € 29.800.

11. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera w), della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 è pari ad una quota fissa di € 2.145 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla CONSOB, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2017 nelle seguenti misure:

a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 6.600;

b) da n. 101 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 8.800;

c) oltre n. 201 emittenti aderenti al servizio: € 11.000.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 21 dicembre 2016

 

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