COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 gennaio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003)

 

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994 (33), per l'esercizio 2003 (Deliberazione n. 13888).

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed i soggetti esteri istitutori di Fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (34)], g), n), o) (esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali), p), q) [esclusi gli offerenti esteri], della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 (35) deve essere effettuato entro il 15 aprile 2003. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2003, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione:

a) il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche);

b) il codice fiscale o se richiesto il "codice utente" con il quale il soggetto è identificato dalla CONSOB acquisibile dagli interessati telefonicamente presso la CONSOB stessa (tel. 06/84771).

3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2003, attraverso il Notiziario settimanale-CONSOB Informa e sul sito istituzionale della CONSOB (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle associazioni di categoria interessate.

4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera g), della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 possono, nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2003, attraverso il Notiziario settimanale-CONSOB Informa e sul sito istituzionale della CONSOB (www.consob.it).

5. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere h), i), l) ed m), della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 dev'essere effettuato entro il 28 febbraio 2003.

6. Il versamento di cui al comma 5 dev'essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a "CONSOB/Gestione contribuzioni, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello n. 198 - 00198 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03251.

7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

a) la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;

b) il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

9. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera r), della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 dev'essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:

a) il 28 febbraio 2003, qualora il bilancio chiuso nel 2002 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2002, negli altri casi.

10. Nel termine di versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla CONSOB. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione CONSOB n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

11. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere f) [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai soggetti esteri istitutori di Fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], o) (limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali) e q) (limitatamente agli offerenti esteri), della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2003, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2003, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il "codice utente" con il quale il soggetto è identificato dalla CONSOB, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;

b) il "codice utente" ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a "CONSOB/Gestione contributi di vigilanza, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello n. 198 - 00198 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03251.

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(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 187; I.L.P. 1995, pag. 125.

(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1552; I.L.P. 1993, pag. 1032.

(35) Ved. a pag. ...

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Milano, 14 gennaio 2003

 

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TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Contributo di vigilanza

Codice
causale
Descrizione causale Soggetti tenuti alla corresponsione Misura del contributo Termine
di versamento
CA1 Art. 1, lett. a), Delibera n. 13.874/02 SIM iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie) € 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2003 15 aprile 2003
CB1 art. 1, lett. b), Delibera n. 13.874/02 Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del D.L.vo n. 58/1998 € 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2003 15 aprile 2003
CC1 Art. 1, lett. c), Delibera n. 13.874/02 Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2003 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del D.L.vo n. 58/1998 € 2.800 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento 15 aprile 2003
CD1 Art. 1, lett. d), Delibera n. 13.874/02 Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del D.L.vo n. 385/1993 € 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2003 15 aprile 2003
CE1 Art. 1, lett. e), Delibera n. 13.874/02 Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del D.L.vo n. 58/1998 € 3.160 15 aprile 2003
CE2 Art. 1, lett. e), Delibera n. 13.874/02 Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 2201, comma 5, del D.L.vo n. 58/1998 € 405 15 aprile 2003
CF1 Art. 1, lett. f), Delibera n. 13.874/02 Società di gestione del risparmio italiane, SICAV italiane e soggetti istitutori di Fondi pensione aperti italiani € 1.410 per ogni Fondo operativo alla data del 2 gennaio 2003, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2 gennaio 2003 15 aprile 2003
CF2 Art. 1, lett. f), Delibera n. 13.874/02 Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998 ed organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, D.L.vo n. 58/1998 e soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti € 1.410 per ogni Fondo operativo alla data del 2 gennaio 2003, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2 gennaio 2003 15 aprile 2003
CG1 Art. 1, lett. g), Delibera n. 13.874/02 Promotori finanziari iscritti nell'Albo € 123 15 aprile 2003
CH1 Art. 1, lett. h), Delibera n. 13.874/02 Borsa Italiana SPA € 2.317.445 28 febbraio 2003
CI1 Art. 1, lett. i), Delibera n. 13.874/02 MTS SPA € 220.875 28 febbraio 2003
CL1 Art. 1, lett. l), Delibera n. 13.874/02 Monte Titoli SPA € 353.405 28 febbraio 2003
CM1 Art. 1, lett. m), Delibera n. 13.874/02 Cassa di Compensazione e Garanzia SPA € 235.030 28 febbraio 2003
CN1 Art. 1, lett. n), Delibera n. 13.874/02 Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco CONSOB € 1.580 15 aprile 2003
CO1 Art. 1, lett. o), Delibera n. 13.874/02 Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali Come da art. 1, comma 2, Delibera n. 13.875/02 15 aprile 2003
CP1 Art. 1, lett. p), Delibera n. 13.874/02 Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco CONSOB € 5.390 15 aprile 2003
CQ1 Art. 1, lett. q), Delibera n. 13.874/02 Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2002 ed il 2 gennaio 2003, offerte pubbliche d'acquisto residuali Come da art. 1, comma 3, punto 3.1, Delibera n. 13.875/02 15 aprile 2003
CQ2 Art. 1, lett. q), Delibera n. 13.874/02 Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2002 ed il 2 gennaio 2003, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale Come da art. 1, comma 3, punto 3.2, Delibera n. 13.875/02 15 aprile 2003
CQ3 Art. 1, lett. q), Delibera n. 13.874/02 Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2002 ed il 2 gennaio 2003, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari Come da art. 1, comma 3, punto 3.3, Delibera n. 13.875/02 15 aprile 2003
CQ4 Art. 1, lett. q), Delibera n. 13.874/02 Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2002 ed il 2 gennaio 2003, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali Come da art. 1, comma 3, punto 3.4, Delibera n. 13.875/02 15 aprile 2003
CR1 Art. 1, lett. r), Delibera n. 13.874/02 Società di revisione iscritte nell'Albo 4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art. 1, comma 5, Delibera n. 13.875/02 Come da art. 1, comma 9,
punto a) e b)

 

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