COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003)
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994 (28), dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2003 (Deliberazione n. 13874).
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
...omissis...
Delibera:
Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla CONSOB, per l'esercizio 2003, un contributo denominato "contributo di vigilanza":
a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2003, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2003 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso decreto;
d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2003, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 (29) autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2003 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di Fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 (30) che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2003, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
h) la Borsa Italiana SPA;
i) la MTS SPA;
l) la Monte Titoli SPA;
m) la Cassa di compensazione e garanzia SPA;
n) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 3 della comunicazione CONSOB n. 97747 del 24 dicembre 1998 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2003;
o) i soggetti - diversi dallo stato italiano, dagli Enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2003;
p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, iscritti nella Sezione A dell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11.971/1999 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2003;
q) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera f), che alla data del 2 gennaio 2003, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2002 e l'1 gennaio 2003, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera b), o n. 103, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 58/1998;
r) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2003, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.
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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 187; I.L.P. 1995, pag. 125.
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.
(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1552; I.L.P. 1993, pag. 1032.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 27 dicembre 2002