COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003)

 

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994 (31), per l'esercizio 2003 (Deliberazione n. 13875).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2003, dai soggetti indicati nell'art. 1 della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 (32) è determinato nelle seguenti misure:

 

Riferimento normativo
(Delibera n. 13.874.02)
Soggetti tenuti alla corresponsione Misura del contributo
Art. 1, lettera a) SIM iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie) € 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2003
Art. 1, lettera b) Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 € 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2003

Art. 1, lettera c)
Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 22003 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

€ 2.800 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
Art. 1, lettera d) Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 € 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2003

Art. 1, lettera e)
Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998
Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998

€ 3.160

€ 405

Art. 1, lettera f)
Società di gestione del risparmio, SICAV, organismi di investimento collettivo e soggetti istitutori di Fondi pensione aperti € 1.410 per ogni Fondo operativo alla data del 2 gennaio 2003, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2 gennaio 2003
Art. 1, lettera g) Promotori finanziari iscritti nell'Albo € 123
Art. 1, lettera h) Borsa Italiana SPA € 2.317.445
Art. 1, lettera i) MTS SPA € 220.875
Art. 1, lettera l) Monte Titoli SPA € 353.405
Art. 1, lettera m) Cassa di compensazione e garanzia € 235.030
Art. 1, lettera n) Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco CONSOB € 1.580
Art. 1, lettera o) Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali Come da successivo comma 2
Art. 1, lettera p) Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco CONSOB € 5.390
Art. 1, lettera q) Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lettera f) Come da successivi commi 3 e 4
Art. 1, lettera r) Società di revisione iscritte nell'albo Come da successivo comma 5

 

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera o), della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002, è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2003.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.165 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 49 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 39 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.165 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.165 per ogni warrant quotato.

L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 723 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, exchange traded funds e sicav di società italiane è pari ad una quota fissa di € 1.410 per ciascun fondo ovvero per ciascun comparto quotato. Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 165.000.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 5.165. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società estere è pari a quello fissato per le società italiane.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, exchange traded funds, e sicav di società estere è pari a quello fissato per le società italiane. Ciascun emittente estero non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 165.000.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q), della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di € 7.800 per ciascuna offerta conclusa;

3/2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 775 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, è pari all'1,5% del controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La misura minima del contributo è pari per ciascuna sollecitazione a € 7.800; la misura massima è pari a € 2.500.000;

3/4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 7.800 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,06% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r), della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 è determinato nella misura del 4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2002.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della Delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 è versato alla CONSOB con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.

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(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 187; I.L.P. 1995, pag. 125.

(32) Ved. a pag. 1299.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 27 dicembre 2002

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