COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 aprile 2005 (n. 15008).

(Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2005)

 

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2005 (Deliberazione n. 15008).

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i soggetti esteri istitutori di Fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (14)], g), o), p) [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], q) e r) [esclusi gli offerenti esteri], della Delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 (15) deve essere effettuato entro il 20 giugno 2005. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 20 maggio 2005, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione:

a) il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche);

b) il codice fiscale.

3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 20 maggio 2005, attraverso il notiziario settimanale - CONSOB Informa e sul sito istituzionale della CONSOB (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle associazioni di categoria interessate.

4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera g), della Delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 possono, nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 20 maggio 2005, attraverso il notiziario settimanale - CONSOB Informa e sul sito istituzionale della CONSOB (www.consob.it).

5. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere h), i), l), m) ed n), della Delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 deve essere effettuato entro il 20 giugno 2005.

6. Il versamento di cui al comma 5 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1117033 intestato a "CONSOB/Gestione contribuzioni, via G.B. Martini, 3, 00198 - Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198 - Roma - Cod. 03002 - Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033).

7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

a) la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;

b) il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

9. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera s), della Delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:

a) il 20 giugno 2005, qualora il bilancio chiuso nel 2005 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2004, negli altri casi.

10. Nel termine di versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla CONSOB. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione CONSOB n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

11. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere f) (limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai soggetti esteri istitutori di Fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124), p) (limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali) e r) (limitatamente agli offerenti esteri), della Delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 deve essere effettuato, entro il 20 giugno 2005, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 20 maggio 2005, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il "codice utente" con il quale il soggetto è identificato dalla CONSOB, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;

b) il "codice utente" ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 1123637 intestato a "CONSOB/Gestione contributi di vigilanza, via G.B. Martini 3, 00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 03002 - Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 49O 03002 03251 000001123637- Swift code BROMITR1107).

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1552; I.L.P. 1993, pag. 1032.

(15) Ved. a pag. 1690.

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (16), come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 187; I.L.P. 1995, pag. 125.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2005

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TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Contributo di vigilanza

Codice
causale
Descrizione causale Soggetti tenuti alla corresponsione Misura del contributo Termine di versamento
CA1 Art. 1, lett. a), Delibera n. 14.855/04 SIM iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie) € 3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2/1/2005 20 giugno 2005
CB1 Art. 1, lett. b), Delibera n. 14.855/04 Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del D.L.vo n. 58/1998 € 3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2/1/2005 20 giugno 2005
CC1 Art. 1, lett. c), Delibera n. 14.855/04 Società di gestione del risparmio che alla data del 2/1/2005 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del D.L.vo n. 58/1998 € 3.240 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento 20 giugno 2005
CD1 Art. 1, lett. d), Delibera n. 14.855/04 Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del D.L.vo n. 385/1993 € 3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2/1/2005 20 giugno 2005
CE1 Art. 1, lett. e), Delibera n. 14.855/04 Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del D.L.vo n. 58/1998 € 2.185 pro-capite 20 giugno 2005
CE2 Art. 1, lett. e), Delibera n. 14.855/04 Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del D.L.vo n. 58/1998 € 120 pro-capite 20 giugno 2005
CF1 Art. 1, lett. f), Delibera n. 14.855/04 Società di gestione del risparmio italiane, Sicav italiane e soggetti istitutori di fondi pensione aperti italiani € 1.420 per ogni fondo operativo alla data del 2/1/2005, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2/1/2005 20 giugno 2005
CF2 Art. 1, lett. f), Delibera n. 14.855/04 Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998 ed organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, c. 5, D.L.vo n. 58/1998 e soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti € 1.420 per ogni fondo operativo alla data del 2/1/2005, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2/1/2005 20 giugno 2005
CG1 Art. 1, lett. g), Delibera n. 14.855/04 Promotori finanziari iscritti nell'Albo € 146 pro-capite 20 giugno 2005
CH1 Art. 1, lett. h), Delibera n. 14.855/04 Borsa Italiana SPA € 2.340.990 20 giugno 2005
CI1 Art. 1, lett. i), Delibera n. 14.855/04 TLX SPA € 644.645 20 giugno 2005
CL1 Art. 1, lett. l), Delibera n. 14.855/04 MTS SPA € 253.920 20 giugno 2005
CM1 Art. 1, lett. m), Delibera n. 14.855/04 Monte Titoli SPA € 404.245 20 giugno 2005
CN1 Art. 1, lett. n), Delibera n. 14.855/04 Cassa di compensazione e garanzia SPA € 338.015 20 giugno 2005
CO1 Art. 1, lett. o), Delibera n. 14.855/04 Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco CONSOB € 3.150 pro-capite 20 giugno 2005
CP1 Art. 1, lett. p), Delibera n. 14.855/04 Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali Come da art. 1, comma 2, Delibera n. 14.855/04 20 giugno 2005
CQ1 Art. 1, lett. q), Delibera n. 14.855/04 Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misure rilevante iscritti nell'elenco CONSOB € 6.625 pro-capite 20 giugno 2005
CR1 Art. 1, lett. r), Delibera n. 14.855/04 Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2/1/2004 e l'1/1/2005, offerte pubbliche d'acquisto residuali Come da art. 1, comma 3, punto 3/1, Delibera n. 14.855/04 20 giugno 2005
CR2 Art. 1, lett. r), Delibera n. 14.855/04 Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 21/1/2004 e l'1/1/2005, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale Come da art. 1, comma 3, punto 3/2, Delibera n. 14.855/04 20 giugno 2005
CR3 Art. 1, lett. r), Delibera n. 14.855/04 Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2/1/2004 e l'1/1/2005, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari Come da art. 1, comma 3, punto 3/3, Delibera n. 14.855/04 20 giugno 2005
CR4 Art. 1, lett. r), Delibera n. 14.855/04 Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2/1/2004 e l'1/1/2005, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali Come da art. 1, comma 3, punto 3/4, Delibera n. 14.855/04 20 giugno 2005
CS1 Art. 1, lettera s) Delibera n. 14.855/04 Società di revisione iscritte nell'Albo 5,1% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art. 1, comma 5, Delibera n. 14.855/04 Come da art. 1,
comma 9,
punto a) o b)

 

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