COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

 

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010 (n. 17600).

(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011)

 

Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2011 (Deliberazione n. 17600).

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla CONSOB, per l'esercizio 2011, un contributo denominato contributo di vigilanza:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2011, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella Sezione Speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2011 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2011, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2011, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2011, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2011, nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2011, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2011, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;

h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2011, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

i) la Borsa italiana SPA;

l) la MTS SPA;

m) la Monte titoli SPA;

n) la Cassa di compensazione e garanzia SPA;

o) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli Enti locali, dagli Stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:

o-1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2011, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;

o-2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2011, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia.

p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento CONSOB n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2011;

q) gli offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere f) e g), che alla data del 2 gennaio 2011, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2010 ed l'1 gennaio 2011, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, ovvero all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

r) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2011, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (in vigore in base al regime transitorio previsto dall'art. 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 39/2010);

s) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2011, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998;

t) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 22, comma 1, del regolamento CONSOB n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2011;

u) le Agenzie di rating soggette all'applicazione dell'art. 4-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

v) l'organismo dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Milano, 28 dicembre 2010.

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