COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

 

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2011 (n. 18050).

(Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2012)

 

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2012

(Deliberazione n. 18050).

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla CONSOB, per l'esercizio 2012, un contributo denominato "contributo di vigilanza":

a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella Sezione Speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del D.L.vo n. 415/1996;

b) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L.vo numero 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2012 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del D.L.vo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), dello stesso D.L.vo n. 58/1998;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.L.vo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L.vo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso D.L.vo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2012, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del D.L.vo n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2012, nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2012, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del D.L.vo n. 58/1998;

g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, all'esercizio dei Rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 209/2005;

h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del D.L.vo n. 58/1998;

i) la Borsa italiana SPA;

l) la MTS SPA;

m) la Monte titoli SPA;

n) la Cassa di compensazione e garanzia SPA;

o) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli Enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:

o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2012, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;

o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2012, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia;

p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento CONSOB n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2012;

q) i soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere f) e g), che:

q1) intendendo effettuare una sollecitazione all'investimento, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998, hanno ottenuto tra il 2 gennaio 2011 e l'1 gennaio 2012, l'approvazione del prospetto ovvero del documento d'offerta, ma non hanno concluso la sollecitazione all'investimento ovvero l'offerta pubblica;

q2) avendo concluso una sollecitazione all'investimento, ovvero un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2011 e l' 1 gennaio 2012, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2012 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del D.L.vo n. 58/1998;

r) i soggetti abilitati, alla data del 2 gennaio 2012, all'esercizio dell'attività di revisione legale sui bilanci degli enti di interesse pubblico ai sensi del D.L.vo n. 39/2010;

s) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del D.L.vo n. 58/1998;

t) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento CONSOB n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2012;

u) le Agenzie di rating soggette all'applicazione dell'art. 4-bis, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998;

v) l'Organismo dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del D.L.vo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2011

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda