COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2011 (n. 18050).
(Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2012)
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2012
(Deliberazione n. 18050).LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
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Delibera:
Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla CONSOB, per l'esercizio 2012, un contributo denominato "contributo di vigilanza":
a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella Sezione Speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del D.L.vo n. 415/1996;
b) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L.vo numero 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2012 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del D.L.vo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), dello stesso D.L.vo n. 58/1998;
d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.L.vo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L.vo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso D.L.vo n. 58/1998;
e) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2012, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del D.L.vo n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2012, nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2012, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del D.L.vo n. 58/1998;
g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, all'esercizio dei Rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 209/2005;
h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del D.L.vo n. 58/1998;
i) la Borsa italiana SPA;
l) la MTS SPA;
m) la Monte titoli SPA;
n) la Cassa di compensazione e garanzia SPA;
o) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli Enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:
o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2012, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;
o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2012, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia;
p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento CONSOB n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2012;
q) i soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere f) e g), che:
q1) intendendo effettuare una sollecitazione all'investimento, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998, hanno ottenuto tra il 2 gennaio 2011 e l'1 gennaio 2012, l'approvazione del prospetto ovvero del documento d'offerta, ma non hanno concluso la sollecitazione all'investimento ovvero l'offerta pubblica;
q2) avendo concluso una sollecitazione all'investimento, ovvero un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2011 e l' 1 gennaio 2012, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2012 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del D.L.vo n. 58/1998;
r) i soggetti abilitati, alla data del 2 gennaio 2012, all'esercizio dell'attività di revisione legale sui bilanci degli enti di interesse pubblico ai sensi del D.L.vo n. 39/2010;
s) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del D.L.vo n. 58/1998;
t) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento CONSOB n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2012;
u) le Agenzie di rating soggette all'applicazione dell'art. 4-bis, comma 1, del D.L.vo n. 58/1998;
v) l'Organismo dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del D.L.vo n. 58/1998.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 28 dicembre 2011