COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2006 (n. 15712).
(Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2007)
Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (73), per l'esercizio 2007 (Deliberazione n. 15712).
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
...omissis...
Delibera:
Art. 1.
Misura della contribuzione
1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2007, dai soggetti indicati nell'art. 1 della Delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 (74) è determinato nelle seguenti misure:
| Riferimento normativo (Delibera n. 15.711/06) | Soggetti tenuti alla corresponsione | Misura del contributo |
| Art. 1, lett. a) | SIM iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie) | € 4.200 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2/1/2007 |
| Art. 1, lett. b) | Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del D.L.vo n. 58/1998 | € 4.200 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2/1/2007 |
| Art. 1, lett. c) | Società di gestione del risparmio che alla data del 2/1/2007 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del D.L.vo n. 58/1998 | € 4.200 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento |
| Art. 1, lett. d) | Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del D.L.vo n. 385/1993 | € 4.200 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2/1/2007 |
| Art. 1, lett. e) | Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del D.L.vo n. 58/1998 | € 1.250 pro-capite |
| Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del D.L.vo n. 58/1998 | € 95 pro-capite | |
| Art. 1, lett. f) | Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo | € 1.965 per ogni fondo operativo alla data del 2/1/2007, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2/1/2007 |
| Art. 1, lett. g) | Imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 209/2005 | € 5.025 pro-capite |
| Art. 1, lett. h) | Promotori finanziari iscritti nell'Albo alla data del 2/1/2007 | € 213 pro-capite |
| Art. 1, lett. i) | Borsa Italiana SPA | € 2.929.885 |
| Art. 1, lett. l) | TLX SPA | € 777.770 |
| Art. 1, lett. m) | MTS SPA | € 308.130 |
| Art. 1, lett. n) | Monte Titoli SPA | € 481.455 |
| Art. 1, lett. o) | Cassa di compensazione e garanzia SPA | € 342.910 |
| Art. 1, lett. p) | Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco CONSOB | € 4.090 pro-capite |
| Art. 1, lett. q) | Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali | Come da successivo comma 2 |
| Art. 1, lett. r) | Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco CONSOB | € 11.440 pro-capite |
| Art. 1, lett. s) | Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. f) e g) | Come da successivi commi 3 e 4 |
| Art. 1, lett. t) | Società di revisione iscritte nell'Albo | Come da successivo comma 5 |
2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q), della Delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006, è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2007.
L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.840 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 64,4 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 51,6 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.840 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.
L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.840 per ogni warrant quotato.
L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 955 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.
L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 1.870 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.
Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 272.790.
L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 6.840. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. Ciascun emittente estero non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 272.790.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s), della Delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 è determinato nelle seguenti misure:
- 3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di € 6.565 per ciascuna offerta conclusa;
- 3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 650,00 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);
- 3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 6.565 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 509.705, dell'1,288% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;
- 3/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 33, comma 4, del regolamento CONSOB n. 11.971/99, è pari ad una quota fissa di € 1.010 per ciascuna sollecitazione conclusa;
- 3/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 6.565 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,0505% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.
4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera t), della Delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 è determinato nella misura del 6,2% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2006.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della Delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 è versato alla CONSOB con le modalità e nei termini stabiliti con distinto provvedimento.
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(73) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 187; I.L.P. 1995, pag. 125.
(74) Ved. a pag. 871.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 dicembre 2006