COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

 

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2003 (n. 14376).

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2004)

 

Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2004 (Deliberazione n. 14376).

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla CONSOB, per l'esercizio 2004, un contributo denominato "contributo di vigilanza":

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2004, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2004 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2004, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 (32) autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 6, del decreto legislativo numero 58/1998 alla data del 2 gennaio 2004 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 (33) che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2004, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

h) la Borsa Italiana SPA;

i) la TLX SPA;

l) la MTS SPA;

m) la Monte Titoli SPA;

n) la Cassa di compensazione e garanzia SPA;

o) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 8 della comunicazione adottata con Delibera n. 14.035 del 17 aprile 2003 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2004;

p) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli Enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2004;

q) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, soggetti alla vigilanza della CONSOB iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11.971/99 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2004;

r) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera f), che alla data del 2 gennaio 2004, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 e l'1 gennaio 2004, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera b), o 103, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 58/1998;

s) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2004, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.

(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1552; I.L.P. 1993, pag. 1032.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2003

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