CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

ACCORDO 13 marzo 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003)

 

Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (34), e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

LA CONFERENZA PERMANENTE

PER I RAPPORTI TRA LO STATO,

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

...omissis...

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati:

1. Sono confermati per l'anno 2003 i contenuti dell'Accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001, fatte salve le modifiche e le precisazioni di cui ai punti seguenti.

2. Gli esiti delle sperimentazioni finalizzate a testare attività di formazione a distanza, ad individuare i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonchè dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative, e a realizzare un progetto unitario per la gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti, dovranno essere portati all'esame della Conferenza Stato-Regioni, cui resta riservata ogni ulteriore decisione di livello nazionale.

3. Le regioni, in forza del loro ruolo nel programma di educazione continua in medicina, possono contribuire alla realizzazione delle predette finalità, partecipando alle sperimentazioni o utilizzando l'esperienza già maturata nel settore anche con la collaborazione di partner diversi da quelli individuati dalla Commissione, favorendo così la definizione di criteri condivisi.

4. Per l'anno 2003 le attività formative residenziali, ivi comprese quelle aziendali, continueranno ad essere accreditate e valutate con le modalità e le procedure attualmente in vigore, ferma restando l'esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza acquisita nel corso dell'anno 2002.

5. Il predetto sistema di accreditamento degli eventi formativi dovrà continuare, almeno durante il periodo sperimentale, anche per gli eventi organizzati dai provider accreditati, al fine di poter confrontare la correttezza delle valutazioni dei provider stessi in rapporto a quelle che fornisce il sistema generale ed elaborare gli eventuali correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti nelle valutazioni o disfunzioni del sistema.

6. Le regioni, che abbiano deciso di procedere ad una propria attività di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale l'avvio dell'attività di accreditamento secondo i criteri individuati dalla stessa e garantendo la pubblicizzazione anche a livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente.

7. I crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

8. In considerazione della carente offerta formativa per alcune categorie professionali registratasi nel corso dell'anno 2002, e tenuto conto che il predetto anno è stato il primo della formazione residenziale a regime, non essendo stata ancora attivata la formazione a distanza, è consentito di soddisfare il debito formativo stabilito per il 2002 anche nel corrente anno (2003).

9. In mancanza del Piano sanitario nazionale sono confermati anche per il 2003 gli obiettivi d'interesse nazionale già individuati per l'anno 2002 con l'Accordo del 21 dicembre 2001, ferma restando la facoltà delle regioni di individuare obiettivi formativi di specifico interesse regionale.

10. I costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (35), così come ripartite alle singole regioni, solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2000-2002 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole regioni.

11. Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dall'1 gennaio 2003, fino alla data del presente accordo.

Roma, 13 marzo 2003

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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 435; 1994, pag. 680; I.L.P. 1993, pag. 370.

(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 3588; I.L.P. 2001, pag. 2710.

 

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