CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

ACCORDO 20 novembre 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009)

 

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Repertorio atti n. 226/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

...omissis...

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati.

Attività promozionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Al fine di diffondere la cultura della sicurezza e per la realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, le risorse di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'anno 2008 sono così ripartite:

Organismo Attività Risorse finanziarie
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Campagna di comunicazione 20.000.000,00
Regioni o province autonome Attività di formazione 30.000.000,00
Abruzzo   747,000,00
Basilicata   214.000,00
Calabria   476.000,00
Campania   990.000,00
Emilia Romagna   4.294.000,00
Friuli Venezia Giulia   922.000,00
Lazio   1.911.000,00
Liguria   972.000,00
Lombardia   5.110.000,00
Marche   1.057.000,00
Molise   125.000,00
Piemonte   2.403.000,00
Puglia   1.359.000,00
Sardegna   604.000,00
Sicilia   1.167.000,00
Toscana   2.374.000,00
Umbria   599.000,00
Valle d'Aosta   78.000,00
Veneto   3.613.000,00
Provincia di Trento   405.000,00
Provincia di Bolzano   580.000,00

2. La ripartizione delle somme per attività di formazione a favore delle regioni o delle province autonome viene effettuata nella misura indicata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del numero degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2007 e della frequenza degli infortuni sul lavoro per migliaia di assicurati secondo i dati INAIL relativi all'anno 2007.

3. L'onere di cui alla precedente tabella fa carico al Capitolo 7984 del bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

4. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali procede al trasferimento alle regioni o alle province autonome delle somme di cui al punto 1 a seguito di richiesta da parte delle regioni o delle province autonome, nella quale siano specificate le destinazioni delle risorse assegnate al finanziamento di azioni coerenti con le priorità di cui al presente accordo.

5. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentite le regioni e province autonome e le Parti sociali, procede alla campagna di comunicazione per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le seguenti priorità:

a) target di riferimento: prioritariamente datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori dei settori economici di cui alla lettera successiva;

b) settori economici a maggior rischio di incidenti e malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti;

c) mezzi di comunicazione: quelli a maggior incidenza sui target di riferimento.

6. Le risorse destinate alle regioni o alle province autonome dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati e/o realizzati anche dagli Organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e rivolti principalmente a:

a) presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

b) lavoratori stranieri;

c) lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;

d) lavoratori stagionali del settore agricolo;

e) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del Codice civile e lavoratori autonomi;

f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

7. Le regioni o le province autonome si impegnano a cofinanziare le attività di cui al punto precedente attraverso un incremento delle somme ivi indicate in misura percentuale non inferiore al 30%.

8. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività, ciascuna regione o provincia autonoma redige un rapporto semestrale, a far data dalla approvazione del presente accordo, di attuazione che verrà messo a disposizione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ovvero, una volta costituita, della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Roma, 20 novembre 2008

Registrato alla Corte dei conti il 23-12-2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217

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