DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

 

DECRETO 8 giugno 2017.

(Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017)

 

Fondo di sostegno alla natalità.

IL MINISTRO

PER GLI AFFARI REGIONALI

E LE AUTONOMIE

CON DELEGA IN MATERIA

DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) Per "fondo": il Fondo di sostegno alla natalità di cui all'art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (3) volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dall'1 gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

b) Per "Dipartimento": il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) Per "Gestore": una società a capitale interamente pubblico, di cui il Dipartimento si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del fondo.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 196; I.L.P. 2017, pag. 68.

Art. 2.

Attuazione e gestione del Fondo di garanzia

1. Il fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è destinato alle finalità di cui all'art. 3.

2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato.

3. Il Dipartimento è l'Amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del fondo, si avvale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonchè delle indicazioni contenute nelle relative linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del Gestore affidandogli direttamente l'esecuzione, tra l'altro, delle seguenti attività:

a) istruttoria della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;

b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del fondo;

c) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 8;

d) verifica del rispetto dell'obbligo di rimborso delle somme corrisposte a seguito della revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 9, ed eventuale esercizio dell'azione di recupero.

4. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonchè le forme di vigilanza sull'attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:

a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni ed operare verifiche a campione sulla documentazione, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;

b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.

5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a valere sulle risorse del fondo.

Art. 3.

Operazioni ammissibili alla garanzia del fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dall'1 gennaio 2017 fino al compimento del 3° anno di età del bambino ovvero entro 3 anni dall'adozione, che abbiano presentato nei termini e secondo le modalità stabilite dal Protocollo d'intesa di cui all'art. 4, comma 2, la certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio. Nel caso di responsabilità o affido condiviso è ammesso un solo prestito.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (4) e successive modificazioni;

b. residenza in Italia.

3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a 7 anni e sono di ammontare non superiore a € 10.000 e a tasso fisso non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge del 7 marzo 1996, n. 108.

4. I soggetti finanziatori di cui all'art. 4 non possono richiedere, a coloro che presentano la domanda di finanziamento, garanzie aggiuntive oltre alla garanzia del fondo.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, pag. 591.

Art. 4.

Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal fondo i seguenti soggetti (di seguito: finanziatori):

a) le banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

2. Il Dipartimento e l'Associazione bancaria italiana (ABI) stipulano un Protocollo d'intesa con il quale vengono disciplinati:

a. le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del fondo;

b. gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei soggetti che presentano la domanda di finanziamento della misura di garanzia disciplinata dal presente decreto;

c. l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo previste dal presente decreto.

Art. 5.

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del fondo è concessa nella misura del 50% del finanziamento ed è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, permane per l'intera durata del finanziamento.

2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10% dell'importo garantito del finanziamento stesso.

3. La garanzia del fondo opera nella misura del 50% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile e per i relativi interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale, con esclusione degli interessi di mora.

Art. 6.

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per ottenere il finanziamento, trasmette al Gestore la richiesta di ammissione alla garanzia del fondo per i finanziamenti previsti dall'art. 3, unitamente a copia della predetta documentazione;

b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, valuta il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, verifica la disponibilità del fondo e comunica al finanziatore l'esito dell'istruttoria e l'eventuale ammissione alla garanzia del fondo;

c) il finanziatore, a pena di decadenza della garanzia del fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a).

2. Nel caso in cui le disponibilità del fondo risultino totalmente impegnate o l'istruttoria non dia esito positivo e venga quindi negata l'ammissione alla garanzia, il Gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore.

3. L'efficacia della garanzia del fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

4. I finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento per via telematica entro 30 giorni.

Art. 7.

Intervento della garanzia

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il finanziatore, decorsi 90 giorni dalla data di scadenza della 1ª rata rimasta, anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario medesimo formale intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente.

2. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione di pagamento, il finanziatore può chiedere, entro i successivi 90 giorni, l'intervento della garanzia del fondo, mediante posta elettronica certificata o altra modalità prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD), inviata al Gestore, e avvia, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal fondo. Il mancato rispetto del termine di 90 giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del finanziatore che attesti:

l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1;

la data dell'eventuale avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle somme recuperate;

l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al 60° giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1;

b) copia del contratto di finanziamento con relativo piano di rimborso e scadenze.

5. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, dispone il pagamento al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 3.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 5, comma 3.

Art. 8.

Surrogazione legale

1. A seguito della corresponsione degli importi a garanzia di cui all'art. 7, il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del Codice civile e provvede tramite il Gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate al fondo.

2. Il soggetto finanziatore, all'esito delle eventuali procedure di recupero, una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza, è tenuto a rimborsare al fondo le eventuali, ulteriori somme.

Art. 9.

Revoca delle agevolazioni

1. Il Gestore provvede ad operare, direttamente ovvero su indicazione del Dipartimento, verifiche, anche a campione, sulla documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari.

2. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e alla trasmissione dei relativi atti all'Autorità giudiziaria.

3. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal Gestore al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con le modalità di cui all'art. 8.

Art. 10.

Risorse finanziarie del fondo

1. Le risorse finanziarie del fondo, come determinate dall'art. 1, comma 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per l'anno 2017), affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e dallo stesso utilizzato per le finalità di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all'art. 2, comma 4.

2. Il titolare del conto corrente infruttifero è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Registrato alla Corte dei conti il 31-7-2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, reg.ne prev. n. 1644

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