ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO 3 febbraio 2005.
Rivalutazione per l'anno 2005 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno per il nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2005)
L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81 (44), da applicarsi per l'anno 2005 ai sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (45), e successive modifiche e integrazioni, è pari al 2%. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2005).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2005, se spettante nella misura intera, è pari a € 118,38; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da 5 componenti, è pari a € 21.309,43;
b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2005, per le nascite, gli affidamenti preaodottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 283,92; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da 3 componenti, è pari a € 29.596,45.
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(44) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1668; I.L.P. 1992, pag. 1267.
(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.