ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

 

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2003)

 

Determinazione per l'anno 2004 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione (Provvedimento n. 2222).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

...omissis...

Dispone:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), e all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792 (30), è fissato per l'anno 2004 nelle seguenti misure:

per ciascun sinistro: € 1.000.000,00;

globalmente per tutti i sinistri:

€ 1.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad € 1.600.000,00;

€ 2.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad € 1.600.000,00;

€ 3.000.000,00 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di € 25.800,00.

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(30) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 11; I.L.P. 1985, pag. 345.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Allegato ...omissis...

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