ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

 

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004 (n. 2323).

(Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2004)

 

Determinazione, per l'anno 2005, dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione (Provvedimento n. 2323).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

...omissis...

Dispone:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, c. 1, lett. g) e all'art. 5, c. 1, lett. f), della legge n. 792/1984 (43), è fissato per l'anno 2005 nelle seguenti misure:

- per ciascun sinistro: € 1.000.000,00;

globalmente per tutti i sinistri:

- € 1.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad € 1.600.000,00;

- € 2.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad € 1.600.000,00;

- € 3.000.000,00 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di € 25.800,00.

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(43) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 11.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al provvedimento dell'ISVAP n. 2222 del 13 novembre 2003 (44).

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

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(44) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3534.

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