ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2009 (n. 2768).

(Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2010)

 

Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 (Provvedimento n. 2768).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

...omissis...

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Adeguamento degli importi

Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicati da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito indicato:

a) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fissato dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007 in € 3.200.000, è aumentato ad € 3.500.000;

b) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fissato dall'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal citato provvedimento ISVAP ad € 2.200.000, è aumentato ad € 2.300.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore ad € 3.500.000;

c) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 7, comma 1, lettera b), del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 in € 53.100.000 è aumentato ad € 57.500.000;

d) l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 8, comma 2, del citato Regolamento ISVAP in € 37.200.000, è aumentato ad € 40.300.000.

Art. 2.

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008,

come emendato dal Regolamento ISVAP n. 28

del 17 febbraio 2009

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati 1 e 2 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come sostituiti dagli allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono sostituiti dai prospetti riportati negli allegati 1 e 2 annessi al presente provvedimento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2009.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Allegati 1, 2 e 3 ...omissis...

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