ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

 

PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016)

 

Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo), Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. (Regolamento n. 30).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere b.1) ed s), 213, comma 2, 215-quater, comma 2, 215-quinquies, commi 1 e 2, 216 comma 3, 216-bis, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

a) Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

b) atti delegati: il Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione;

c) Organo amministrativo: il Consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del Codice civile, il Consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

d) Parti correlate: i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con Parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 2002/1606;

e) Regolamento (UE) n. 2015/2450: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle Autorità di vigilanza;

f) ultima società controllante italiana: l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane. Per l'impresa di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista le disposizioni del presente regolamento si applicano nel caso in cui la stessa sia soggetta al calcolo della solvibilità di gruppo ai sensi degli articoli 210 e 216-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 4.

Tipologie di operazioni infragruppo

1. Le operazioni infragruppo riguardano almeno le fattispecie indicate dall'art. 377, comma 2 degli atti delegati.

2. Le imprese di cui all'art. 3 identificano, nell'ambito della politica di cui all'art. 8, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano la propria attività, considerando anche:

a) il trasferimento di fondi propri;

b) le garanzie rilasciate e ricevute;

c) le operazioni di retrocessione ed ogni altro accordo volto a trasferire esposizioni o rischi;

d) l'acquisto, la vendita o la locazione di passività.

Art. 5.

Controparti delle operazioni infragruppo

1. Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere con le seguenti controparti:

a) le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'art. 3;

b) le società partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'art. 3;

c) le società controllanti, direttamente o indirettamente, le imprese di cui all'art. 3;

d) le società partecipanti, direttamente o indirettamente, nelle imprese di cui all'art. 3;

e) le società soggette con le imprese di cui all'art. 3 a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del Codice;

f) le società controllate da una società controllante le imprese di cui all'art. 3;

g) le società controllate da una società partecipante nelle imprese di cui all'art. 3;

h) le società controllate da una società soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'art. 3;

i) le società partecipate da una società controllante le imprese di cui all'art. 3;

j) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nelle imprese di cui all'art. 3 o in una delle società di cui alle lettere precedenti;

k) le società partecipate da una società partecipante nelle imprese di cui all'art. 3;

l) le società partecipate da una società soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'art. 3;

m) le società o le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata nell'impresa di cui all'art. 3 e che non sono incluse nelle lettere precedenti;

n) le società o le persone fisiche che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nelle lettere precedenti.

Sezione II

OPERATIVITA' DELL'IMPRESA

E POLITICA INFRAGRUPPO

Art. 6.

Princìpi generali

1. Le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere operazioni infragruppo in coerenza con i princìpi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre gli effetti negativi di cui all'art. 215-quinquies, comma 3 del Codice.

2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato.

L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato è consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese di cui all'art. 3 hanno una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'art. 5 di cui curano un elenco aggiornato, da trasmettersi all'IVASS su richiesta. A tal fine esse si avvalgono anche dei dati e delle informazioni prodotte ai fini della vigilanza sul gruppo ai sensi degli articoli 213 e 215-bis del Codice e relative disposizioni di attuazione. Nell'elenco è data separata evidenza delle controparti che rientrano nell'art. 335, paragrafo 1., lettere da a) a d) degli atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo.

Art. 7.

Procedure di controllo interno

e meccanismi di gestione del rischio

1. Ai fini di cui all'art. 215-quinquies, comma 2 del Codice le imprese di cui all'art. 3 instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo di tutte le operazioni infragruppo effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 8.

2. I meccanismi e procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

3. L'ultima società controllante italiana dota il gruppo e le singole imprese di un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi che includa i processi e le procedure per l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione delle operazioni infragruppo.

Art. 8.

Politica infragruppo

1. Per le finalità di cui al l'art. 6, le imprese di cui all'art. 3 definiscono la politica delle operazioni infragruppo in coerenza con la propria strategia e con le politiche in materia degli investimenti. La politica infragruppo individua:

a) i criteri e le modalità secondo cui l'operatività infragruppo si deve svolgere;

b) le tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attività dell'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 4;

c) le diverse categorie di controparti di cui all'art. 5, con separata evidenza di quelle che rientrano nell'art. 335, paragrafo 1., lettere da a) a d) degli atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo, distinguendo anche se siano o meno entità regolamentate;

d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di operazioni infragruppo, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che le imprese giudicano adeguati. I processi decisionali per le operazioni molto significative e per quelle da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno:

i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella configurazione delle caratteristiche dell'operazione;

ii. la coerenza dell'operazione con la valutazione del profilo di rischio dell'impresa che la pone in essere;

iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione;

iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma);

v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sulla convenienza dell'operazione e correttezza sostanziale delle condizioni.

2. Le indicazioni contenute nella politica di cui al comma 1:

a) sono coerenti con la politica del gruppo definita dall'ultima società controllante italiana;

b) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse, con la possibilità di tener conto, nella differenziazione, dell'operatività infragruppo corrente;

c) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operatività infragruppo, anche in relazione alle diverse categorie di controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entità regolamentate, nonchè il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'art. 3.

In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio e del rischio di conflitto di interessi;

d) identificano i criteri e le tipologie delle operazioni significative, molto significative e da segnalare in ogni circostanza e definiscono appropriate soglie di significatività in percentuale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità o alle riserve tecniche come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato, con la possibilità di tener conto, nella differenziazione, dell'operatività infragruppo corrente;

e) contengono appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle categorie di controparti delle operazioni stesse, con particolare riguardo alle garanzie eventualmente rilasciate nell'ambito del gruppo. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse;

f) contengono i criteri per verificare la congruità del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare.

3. La politica infragruppo di cui a presente articolo è oggetto di una specifica delibera quadro, adottata dall'Organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno.

Sezione III

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Art. 9.

Operazioni infragruppo significative

1. Ai fini di cui all'art. 8, le imprese di cui all'art. 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano significative e relative soglie e limiti sulla base di quanto previsto dall'art. 377, paragrafo 1. degli atti delegati, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessità e dell'impatto sul proprio profilo di rischio.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore all'1% del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di cui all'art. 3.

3. Ai fini di cui al comma 2, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto delle categorie di controparti, della propria operatività, del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle Autorità di vigilanza. Tale intenzione è comunicata all'IVASS dal soggetto di cui all'art. 12, comma 1 o 2, almeno 60 giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle Autorità di vigilanza.

Art. 10.

Operazioni infragruppo molto significative

1. Ai fini di cui all'art. 8, le imprese di cui all'art. 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano molto significative e relative soglie e limiti, tenuto conto di quelle che influenzano in modo molto significativo la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione coinvolte, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessità e dell'impatto sul proprio profilo di rischio.

2. Nella valutazione di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 4, le imprese considerano quanto meno:

a) movimenti di capitale o entrate non giustificate dalla politica di gestione del capitale o dalla politica dei dividendi;

b) ogni inusuale o rilevante trasferimento di capitale infragruppo.

3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, si presumono molto significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 4, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore al 5% del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di cui all'art. 3.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto delle categorie di controparti, della propria operatività, del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle Autorità di vigilanza. Tale intenzione è comunicata all'IVASS dal soggetto di cui all'art. 12, comma 1 o 2, almeno 60 giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle Autorità di vigilanza.

Art. 11.

Princìpi generali per il calcolo delle soglie

1. Ai fini della determinazione della significatività, le soglie di cui agli articoli 9 e 10 si considerano superate anche nel caso di più operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore, risultino collegate tra loro da un'unicità temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento l'IVASS tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni.

2. Ai fini del calcolo delle soglie di cui agli articoli 9 e 10, per le ultime società controllanti italiane che siano imprese di partecipazione assicurativa ed imprese di partecipazione finanziaria mista il richiamo al requisito patrimoniale di solvibilità è da intendersi riferito al requisito patrimoniale di solvibilità nozionale di cui all'art. 27 del regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 concernente il calcolo della solvibilità di gruppo.

Sezione IV

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'IVASS

Art. 12.

Soggetti tenuti alla comunicazione

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice, le comunicazioni all'IVASS di cui alla presente sezione sono effettuate unicamente dall'ultima società controllante italiana. La comunicazione riguarda le operazioni infragruppo effettuate dall'ultima società controllante italiana e quelle poste in essere dalle altre imprese di cui all'art. 3.

2. Qualora non sussista un'ultima società controllante italiana le comunicazioni di cui alla presente sezione sono effettuate dalle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b).

3. Qualora le operazioni da comunicare ai sensi della presente Sezione siano soggette ad autorizzazione dell'IVASS o a comunicazione preventiva ai sensi di ulteriori disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini previsti da tali disposizioni, fermo restando l'ulteriore obbligo di comunicazione successiva di cui agli articoli 13, 14 e 15.

4. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario, a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.

Art. 13.

Comunicazione delle operazioni significative

1. Nel rispetto dell'art. 12, le imprese di cui all'art. 3 comunicano annualmente all'IVASS le operazioni infragruppo, ancora aperte e già concluse nell'esercizio di riferimento, che siano significative ai sensi dell'art. 9, utilizzando i modelli di cui agli articoli 20 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui agli articoli 312, comma 1, lettera c) e 373 degli atti delegati.

Art. 14.

Comunicazione delle operazioni molto significative

1. Nel rispetto dell'art. 12, le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'IVASS le operazioni effettuate che siano molto significative ai sensi dell'art. 10, con la massima tempestività, utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio che comprende anche le comunicazioni di cui all'art. 15.

Art. 15.

Operazioni da segnalare in ogni circostanza

1. Ai fini di cui all'art. 216, comma 5 del Codice, sono da segnalare in ogni circostanza le operazioni infragruppo che, anche se inferiori alle soglie di significatività di cui agli articoli 9 e 10, sono attuate a condizioni diverse da quelle di mercato o non rispettano i criteri o le procedure stabiliti nella politica di cui all'art. 8.

2. Nel rispetto dell'art. 12, le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'IVASS le operazioni effettuate, che siano da segnalare in ogni circostanza con la massima tempestività, utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450 unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio che comprende anche le comunicazioni di cui all'art. 14.

Art. 16.

Poteri di intervento

1. Ai fini di cui all'art. 216-bis del Codice, nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle operazioni di cui alla presente sezione contrasti con i princìpi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'art. 215-quinquies, comma 3, del Codice, impone alle imprese di cui all'art. 3 di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere alle imprese chiarimenti, nonchè documentazione o dati integrativi.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

A LIVELLO DI GRUPPO

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 17.

Tipologie di concentrazioni dei rischi

a livello di gruppo

1. Ai fini del presente regolamento, rilevano le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo identificate con riferimento ai seguenti elementi:

a) le esposizioni al rischio, dirette ed indirette, di ciascuna società del gruppo, regolamentata e non regolamentata, nei confronti di controparti esterne al gruppo, individuali o interconnesse, in grado di produrre:

i. perdite tali da mettere a repentaglio la solvibilità e la situazione finanziaria del gruppo;

ii. una modifica sostanziale del profilo di rischio del gruppo;

b) le esposizioni vanno analizzate nel contesto di singoli fattori di rischio o di fattori di rischio strettamente connessi che devono essere poi integrati nella valutazione complessiva del profilo di rischio del gruppo;

c) le concentrazioni dei rischio possono emergere nelle attività, nelle passività o nelle voci fuori bilancio del gruppo.

Sezione II

OPERATIVITA' DEL GRUPPO

E POLITICA DI GRUPPO

SULLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

Art. 18.

Princìpi generali

1. L'ultima società controllante italiana assicura che le concentrazioni dei rischi non producano gli effetti negativi di cui all'art. 215-quater, comma 1 del Codice.

Art. 19.

Procedure di controllo interno

e meccanismi di gestione del rischio

1. Ai fini di cui all'art. 215-quater, comma 4 del Codice l'ultima società controllante italiana dota il gruppo di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo delle concentrazioni di rischio e del loro potenziale impatto, secondo quanto previsto dall'art. 20.

2. Fermi restando gli obblighi di gestione e di informativa delle concentrazioni dei rischi a livello di impresa di assicurazione e riassicurazione previsti dall'art. 30-bis, comma 3 del Codice e dalle relative disposizioni degli atti delegati, le procedure ed i meccanismi di cui al comma 1 assicurano una tracciabilità ed una raccolta delle informazioni coerente all'interno del gruppo, che consenta una corretta valutazione delle concentrazioni di rischio a livello di gruppo.

3. I meccanismi e le procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e con le procedure di cui al regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

Art. 20.

Politica sulla concentrazione dei rischi

a livello di gruppo

1. Per le finalità di cui al l'art. 18, l'ultima società controllante italiana definisce la politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo in coerenza con la propria strategia e politica di gestione dei rischi e con le politiche in materia degli investimenti. La politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo include:

a) criteri e modalità secondo cui si identificano e si misurano, per ciascuna categoria di rischio, le esposizioni, le concentrazioni e la loro mitigazione;

b) le modalità con cui le concentrazioni dei rischi sono considerate nel processo di valutazione del profilo di rischio, con particolare riguardo ai rischi di contagio e conflitto di interesse, e nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;

c) i criteri per identificare le soglie e le tipologie di concentrazioni di rischio significative e quelle da segnalare in ogni circostanza. Tali soglie sono fissate in percentuale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o alle riserve tecniche di gruppo, come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato;

d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di concentrazioni, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che l'ultima società controllante italiana giudica adeguati. I processi decisionali per le concentrazioni da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno:

i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella valutazione della concentrazione;

ii. la coerenza dell'esposizione al rischio con la valutazione del profilo di rischio del gruppo;

iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione;

iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma);

v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sull'opportunità dell'esposizione al rischio;

e) appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di concentrazione dei rischi.

Sezione III

IDENTIFICAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI

DEI RISCHI SIGNIFICATIVE

Art. 21.

Concentrazioni dei rischi significative

1. Ai fini di cui all'art. 20, l'ultima società controllante italiana identifica le concentrazioni dei rischi che considerano significative e le relative soglie e limiti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 376 degli atti delegati.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al c. 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al c. 3, le concentrazioni il cui importo sia pari o superiore al 5% del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'ultima società controllante italiana può identificare una soglia differente, anche in relazione a singole tipologie di concentrazione, dandone adeguata motivazione nella politica, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti, del sistema di governo societario del gruppo e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle Autorità di vigilanza. Tale intenzione è comunicata all'IVASS almeno sessanta giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle Autorità di vigilanza.

Art. 22.

Princìpi generali per il calcolo delle soglie

1. Ai fini della determinazione della significatività, le soglie di cui all'art. 21 si considerano superate anche nel caso di più concentrazioni della stessa tipologia o natura che, pur di singolo importo inferiore, risultino interconnesse tra loro in modo da determinare una esposizione complessiva di gruppo al rischio superiore alla soglia per controparte o gruppi di controparti, aree geografiche, settori economici e valute.

Sezione IV

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'IVASS

Art. 23.

Soggetti tenuti alla comunicazione

1. Le comunicazioni di cui alla presente sezione sono effettuate dall'ultima società controllante italiana.

2. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.

Art. 24.

Comunicazione delle concentrazioni

dei rischi significative

1. L'ultima società controllante italiana comunica annualmente all'IVASS le concentrazioni di rischio che siano significative ai sensi dell'art. 21 utilizzando il modello di cui all'art. 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui all'art. 373 degli atti delegati.

Art. 25.

Concentrazioni dei rischi

da segnalare in ogni circostanza

1. L'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS le concentrazioni di rischio da comunicare in ogni circostanza, ai sensi dell'art. 215-quater, comma 3 del Codice, sulla base del loro potenziale impatto rilevante sulla solvibilità o liquidità del gruppo o di una o più imprese del gruppo anche se inferiori alle soglie di significatività di cui all'art. 24, con la massima tempestività, utilizzando il modello di cui all'art. 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio.

Art. 26.

Poteri di intervento

1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che le concentrazioni di rischio contrastino con i princìpi di sana e prudente gestione o rischino di produrre gli effetti negativi di cui all'art. 215-quater, comma 1 del Codice impone al gruppo di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere alle imprese di cui all'art. 3 chiarimenti, nonchè documentazione o dati integrativi.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Abrogazioni

1. Il regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Ai procedimenti di comunicazione preventiva pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.

Art. 28.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore l'1 dicembre 2016.

Roma, 26 ottobre 2016

 

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