ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

 

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2017.

(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017)

 

Sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI

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ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, altresì, alle imprese di altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica con una sede secondaria o in libertà di prestazione dei servizi.

Art. 2.

Sospensione dei termini

1. Per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in essere alle date di decorrenza della sospensione di cui al successivo comma 2, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo è sospeso temporaneamente per un periodo di 6 mesi.

2. La sospensione decorre rispettivamente dal 24 agosto 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni ricompresi nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (cosiddetto Codice dell'amministrazione digitale) con trasmissione agli Uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.

4. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori sei mesi o dell'ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 44 recante Proroga e definizione di termini limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i comuni indicati al comma 2, inclusi quelli previsti dal comma 3, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.

5. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione ed il pagamento dei relativi premi, nonchè i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le Parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.

7. Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1896 del Codice civile.

Art. 3.

Pagamento dei sinistri per fatti accaduti

durante il periodo di sospensione

1. In deroga agli articoli 1901 e 1924 del Codice civile, e fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

Art. 4.

Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione

1. Alla scadenza del termine di sospensione di cui all'art. 2, gli assicurati corrispondono i premi o le rate di premio sospesi, e non conguagliati ai sensi dell'art. 3, comma 1, con la medesima modalità di rateizzazione prevista dal contratto rateizzando la somma sospesa sulle rate successive ancora da pagare. Qualora non esistano ulteriori rate da pagare l'assicurato corrisponde il premio sospeso entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del termine di sospensione. L'assicurato e l'impresa possono concordare modalità di rateizzazione diverse.

2. Gli assicurati possono comunicare alle imprese ulteriori recapiti cui desiderano siano inviate le comunicazioni e le informazioni periodiche dovute ai termini di contratto.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 9 febbraio 2017

 

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