ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

 

DECRETO 27 giugno 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002)

 

Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale.

IL PRESIDENTE

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EMANA

l'unito regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2002

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BREVETTI

Art. 1.

I ricercatori dell'Istituto sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (*).

In caso di più autori, dipendenti delle università, delle Pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca ovvero di altre Pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

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(*) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 3188; 2002, pag. 1010; I.L.P. 2001, pag. 2366; 2002, pag. 820.

Art. 2.

Il ricercatore ha facoltà di chiedere all'Istituto di concorrere a sostenere, anche a titolo di anticipazione, gli oneri derivanti dalle procedure di brevettazione, in base a criteri che verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera, previo parere del comitato scientifico (o di apposita commissione consultiva) sui requisiti del brevetto.

Art. 3.

L'importo massimo dei proventi derivanti dall'invenzione, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante all'Istituto e/o al soggetto finanziatore della ricerca, è stabilito nella misura del 50%.

Art. 4.

Qualora il ricercatore dell'Istituto cederà con apposito contratto lo sfruttamento degli eventuali diritti economici derivanti dal deposito di un brevetto, oltre che a terzi anche all'Istituto, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, individuerà l'entità economica di tale cessione ed adotterà apposito schema di contratto.

Art. 5.

Gli accordi di collaborazione e le convenzioni dell'Istituto, nel rispetto della norma di cui all'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dovranno prevedere gli importi dei canoni spettanti a ognuna delle parti contraenti.

Art. 6.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Istituto superiore di sanità acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 7.

Il presente regolamento si applica ai brevetti depositati successivamente all'emanazione dell'art. 7 della legge n. 383 del 2001. I brevetti depositati in precedenza all'entrata in vigore della suddetta legge sono disciplinati dalla normativa vigente all'epoca del deposito.

 

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