MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 17 settembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002)
Determinazione dei compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga in corso al mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, i compensi convenzionali mensili ai quali commisurare i contributi previdenziali dovuti per i volontari e cooperanti ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (6), così come modificati dalla legge 29 agosto 1991, n. 288 (7), sono stabiliti nelle seguenti misure, espresse in euro:
volontari: 664,00 euro;
cooperanti: 1.188,00 euro.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1179; I.L.P. 1987, pag. 588.
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2806.
Art. 2.
A decorrere dal periodo di paga in corso al mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, i compensi convenzionali di cui all'articolo precedente sono assunti quale base imponibile per i rapporti di cooperazione fra volontari e cooperanti e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 3.
I compensi convenzionali di cui agli articoli precedenti sono aumentati annualmente della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1992, n. 503 (8), e successive modificazioni e integrazioni.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 390; I.L.P. 1993, pag. 288.
Art. 4.
I valori convenzionali sopra individuati sono divisibili in ragione di 26 giornate lavorative, in caso di invio o rientro dall'estero nel corso del mese.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2002