MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 29 novembre 2011, n. 223.
(Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2012)
Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
...omissis...
ADOTTA
il seguente Regolamento
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai contratti di diritto privato, stipulati con gli esperti di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibile, all'ordinamento di stato giuridico del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri.
Art. 2.
Stipula
1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a stipulare contratti individuali di diritto privato a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 01 del decreto legislativo n. 368/2001, esclusivamente con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che abbiano già superato i limiti di rinnovabilità contrattuale previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 368/2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La stipula del contratto di cui al comma 1 avviene, a domanda degli interessati, dopo la valutazione del curriculum di servizio e il superamento di un colloquio da parte di una Commissione nominata dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. I contratti individuali sono stipulati a pena di nullità con atto scritto tra la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e l'esperto.
4. Dopo la stipula del contratto di cui al comma 1, gli esperti sono soggetti ad un periodo di prova di 6 mesi.
Art. 3.
Funzioni
1. Gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1 sono collocati in 3 livelli funzionali e retributivi, a seconda dell'esperienza maturata e del livello di responsabilità.
2. Per il 1° livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 20 contratti. Per il 2° livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 50 contratti. I restanti contratti, fino alla concorrenza dei contingenti massimi previsti dalla legge n. 49/1987, sono stipulati al 3° livello funzionale e retributivo.
3. Gli esperti del 3° livello possono accedere al 2° livello funzionale e retributivo dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni nel 3° livello, previa valutazione positiva sul servizio prestato da parte di una Commissione istituita dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, previa delibera del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
4. Dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto di 2° livello o dopo almeno 16 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto, di cui almeno 4 al 2° livello, gli esperti possono accedere al 1° livello funzionale e retributivo, con la medesima procedura di cui al comma precedente.
5. Per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo può incaricare del coordinamento di una Sezione distaccata di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 persone che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto un incarico di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche qualora la cessazione dall'incarico stesso sia avvenuta ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento. Restano fermi i compiti attribuiti dall'articolo 13, comma 4 della legge n. 49/1987 al Direttore dell'Unità tecnica locale da cui la Sezione distaccata dipende.
6. L'incarico di cui al precedente comma è conferito per un periodo di 1 anno ed è rinnovabile per una o più volte fino al massimo complessivo di 3 anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile, previa delibera del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. Si applicano gli articoli 142, 143 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 4.
Trattamento economico
1. La retribuzione annua lorda è stabilita in € 44.636,67 per il 3° livello, € 60.087,17 per il 2° livello, € 73.340,02 per il 1° livello.
2. Fatte salve le indennità eventualmente spettanti a titolo di trattamento di missione ed oneri sociali connessi, la retribuzione per ciascuna delle 3 fasce è onnicomprensiva e include la 13ª mensilità.
3. Il pagamento dei compensi è corrisposto mensilmente in via posticipata in ragione di 1/13 della retribuzione annua. La residua 13ª mensilità è corrisposta entro il mese di dicembre.
4. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, si provvede con cadenza triennale all'adeguamento del trattamento economico, tenuto conto dell'andamento medio delle retribuzioni del personale di livello non dirigenziale del Comparto Ministeri.
Art. 5.
Termine del contratto
1. Con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67° anno di età dell'esperto, il contratto individuale cessa in ogni caso di avere effetto.
2. L'esperto può recedere dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi.
3. Al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, all'esperto è corrisposto il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile.
Art. 6.
Previdenza ed assicurazione infortuni
1. Gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento sono iscritti al regime previdenziale INPS.
2. Si applica l'articolo 144, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 7.
Distacco presso organizzazioni internazionali
1. Con il consenso dell'interessato e previa intesa con l'ente di destinazione, la Direzione generale può distaccare l'esperto a prestare temporaneamente servizio presso un'organizzazione internazionale operante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.
L'organizzazione internazionale ne assume ogni onere finanziario, esclusi gli oneri previdenziali che, calcolati sul trattamento metropolitano, restano a carico dell'Amministrazione.
2. Il periodo di distacco non può eccedere 1 anno, rinnovabile al massimo per un ulteriore anno. Per esigenze di servizio, nel corso del periodo suddetto, la Direzione generale può disporre il rientro dell'esperto distaccato presso l'Amministrazione centrale con un preavviso di 90 giorni.
3. E' fatta salva la disciplina degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea.
Art. 8.
Ferie
1. L'esperto ha diritto a ferie retribuite nella misura annua di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di cui alla legge n. 937/1977.
2. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 9.
Doveri
1. L'esperto deve comportarsi in maniera irreprensibile e professionale nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni contrattuali, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni.
2. L'esperto deve attenersi agli articoli 142 e 148 del D.P.R. n. 18/1967.
3. E' obbligo dell'esperto prestare la propria opera anche all'estero quando la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L'esperto non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altri soggetti pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono erogazioni dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 10.
Tempo di lavoro
1. Gli esperti articolano la propria prestazione lavorativa in relazione all'esigenza di assicurare il buon andamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo loro affidate, sulla base delle esigenze di servizio determinate dal superiore gerarchico diretto. In caso di svolgimento di attività lavorative in ore serali o notturne o in giorni festivi, viene garantito l'adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
2. Nessun compenso è dovuto a titolo di straordinario.
3. Non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
Art. 11.
Valutazioni sul servizio prestato
1. La prestazione lavorativa degli esperti è soggetta ad una valutazione annuale, redatta con le modalità previste da un decreto di natura regolamentare del Ministro degli Affari Esteri, tenuto anche conto del sistema di valutazione della performance individuale adottato per il personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri.
Art. 12.
Norme transitorie ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. In sede di 1ª applicazione, le procedure di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 sono avviate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino ad allora gli esperti di cui all'articolo 1, comma 1 resteranno inquadrati nei livelli ad essi attribuiti all'atto del reclutamento, con la stipula, previa valutazione del curriculum di servizio e il superamento di un colloquio innanzi ad una Commissione nominata dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, di contratti individuali a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 01 del decreto legislativo n. 368/2001.
3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il collocamento degli esperti in un livello funzionale e retributivo superiore eventualmente disposto negli anni 2011, 2012 e 2013, ha effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Alle retribuzioni del personale di cui al presente regolamento si applicano le limitazioni degli adeguamenti automatici retributivi previsti dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati per il personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni.
4. E' abrogato il regolamento di cui al decreto interministeriale n. 209/4566/1 del 27 luglio 1987 e successive integrazioni.
Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2011
Registrato alla Corte dei conti il 13-1-2012
Affari esteri, registro n. 1, foglio n. 83