MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 9 marzo 2004, n. 103.
(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004)
Regolamento concernente le modalità di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari del personale in servizio all'estero.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il personale in servizio all'estero con familiari a carico stabilmente residenti in sede è tenuto ad attestare, all'ufficio di appartenenza, se i suddetti familiari, nell'anno solare precedente, siano stati assenti o meno dalla sede indicando, in caso affermativo, i periodi di assenza, mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma precedente, il dipendente il cui familiare a carico abbia già superato i limiti di assenza previsti, nel corso dell'anno solare, per la sede di servizio all'estero, può comunicare tale superamento con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da indirizzare al competente ufficio dell'amministrazione centrale, per il tramite dell'ufficio di appartenenza.
Art. 2.
1. Gli uffici all'estero trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno, al competente ufficio dell'amministrazione centrale le dichiarazioni rese da ogni dipendente con familiari a carico stabilmente residenti in sede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1. Nella comunicazione dell'ufficio all'estero deve risultare, per ciascun dipendente, se siano stati superati o meno i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306 (9), per la corresponsione degli aumenti per situazione di famiglia e, in caso affermativo, di quanti giorni tali limiti siano stati superati.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 3023.
Art. 3.
1. Qualora il dipendente ometta di presentare nei termini richiesti la dichiarazione prevista dall'articolo 1, il competente ufficio dell'amministrazione centrale provvederà a recuperare le somme già corrisposte a titolo di aumenti per situazione di famiglia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 marzo 2004
Registrato alla Corte dei conti il 13-4-2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 361