MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

 

DECRETO 11 ottobre 2013, n. 161.

(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2014)

 

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL MINISTRO DEI BENI

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

E DEL TURISMO

...omissis...

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e successive modificazioni - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le attività professionali svolte per la realizzazione di lavori e per la redazione di progetti e di atti di pianificazione comunque denominati a cura del personale dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 90, 91, 92, 93, 202 e 203 del Codice.

2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori o pianificazione e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, nonchè al contenimento delle spese tecniche generali, ivi comprese l'assicurazione del personale dell'Amministrazione.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per la attività del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, a livello preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè dei loro collaboratori.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinario e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni connesse a campagne diagnostiche e le redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 del Codice, ad eccezione della lettera e).

4. Le somme di cui all'articolo 92, comma 6, del Codice, sono costituite da una percentuale della Tariffa professionale, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

5. Gli incentivi di cui al comma 4 sono riconosciuti per l'attività di pianificazione di qualsiasi livello previsto da specifiche normative, in particolare per la redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, intendendosi per tale atto quello risultante da una attività a valenza territoriale, di norma costituita da 3 elaborati consistenti in una parte normativa-prescrittiva, in una parte grafica e in una relazione descrittiva.

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'IVA e delle spese tecniche. In particolare:

a) per progetti di importo a base di gara fino ad € 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre € 1.000.000 ed € 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,9%;

c) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre € 5.000.000 ed € 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;

d) per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre € 25.000.000 ed € 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,7%;

e) per progetti di importo a base di gara superiore a € 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%.

2. La riduzione dell'incentivo di cui al comma 1 si applica alla parte risultante dalla differenza tra il massimo delle cifre stabilite.

3. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

5. Per ogni singolo atto di pianificazione di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice, è determinato dal competente direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, nel rispetto di quanto previsto dalla Tariffa professionale e in relazione al grado di complessità dell'atto, fermo restando le determinazioni a livello centrale in sede di approvazione della programmazione ordinaria dei lavori pubblici.

Art. 4.

Conferimento degli incarichi e individuazione

del personale per la ripartizione dell'incentivo

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del Codice sono conferiti con provvedimento del dirigente di 1ª fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di 2ª fascia preposto alla Struttura competente, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonchè alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonchè il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 deve riportare l'importo posto a base di gara dei lavori da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo e su indicazione del responsabile del procedimento; il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della redazione del certificato di regolare esecuzione, nonchè del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento.

4. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del Codice:

a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;

b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;

c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (7) e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonchè di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) il personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, che provvede a redigere, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo ivi compresi disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;

h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. L'atto di conferimento dell'incarico per gli atti di pianificazione comunque denominati di cui al presente articolo, deve riportare i parametri di valutazione sulla base dei quali è determinato l'importo della Tariffa professionale del piano da realizzare, l'elenco nominativo del personale dell'Amministrazione incaricato della progettazione e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, di cui all'articolo 92, comma 6, del Codice:

a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;

b) il personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;

c) il personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo, nonchè di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) il personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;

h) il personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2371; I.L.P. 2008, pag. 1581.

Art. 5.

Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice è operata dal dirigente di 1ª fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di 2ª fascia preposto alla Struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma 2 e, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonchè della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;

b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;

c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;

e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonchè di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) dal 5% al 20% personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;

h) dallo 0,5% al 2% al personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. E' possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarità del progetto: nel caso in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici ivi compresi impianti - strutture - studi - prove;

b) accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: nel caso di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: nel caso di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

5. La ripartizione dell'incentivo per le attività di cui all'articolo 92, comma 6, del Codice è operata, su proposta del responsabile unico del procedimento, dal dirigente di 1ª fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di 2ª fascia preposto alla Struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa territoriale, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma 6 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonchè della complessità dell'opera e della natura delle attività.

6. L'incentivo di cui al comma 5 è attribuito secondo la seguente ripartizione:

a) dal 5% al 10% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile del procedimento;

b) dal 15% al 35% al personale tecnico, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, al quale come progettista titolare è stata affidata formalmente l'attività di progettazione con conseguente assunzione di responsabilità professionale del progetto e firma dei relativi elaborati;

c) dal 5% al 15% al personale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, al quale è stata affidata formalmente l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

d) dal 15% al 35% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione lavori, ai sensi della normativa vigente;

e) dal 5% al 15% al personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, nonchè di certificazione di regolare esecuzione, e al quale non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

f) dal 5% al 20% al personale tecnico al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alle attività di progettazione e di redazione del piano di sicurezza, redigendo, su disposizione dei tecnici incaricati della citata progettazione e del citato piano di sicurezza, elaborati di tipo descrittivo quali disegni, capitolati, computi metrici e relazioni del cui contenuto assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) dal 5% al 15% al personale amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare alla predisposizione di atti, diversi da quelli indicati nella precedente lettera f), mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dal comma 1, ovvero del responsabile del procedimento;

h) dallo 0,5% al 2% personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 6.

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, parametrato ad un coefficiente pari a 100 per l'espletamento dei 3 livelli di progettazione, è determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonchè dell'effettivo coinvolgimento del personale dell'Amministrazione alla redazione del progetto qualora si tratti di incarichi affidati congiuntamente anche a tecnici esterni. Nel caso di progettazioni redatte interamente da personale dell'Amministrazione, il compenso è così determinato:

a) 20% per il progetto preliminare;

b) 50% per il progetto definitivo;

c) 30% per il progetto esecutivo.

2. Al personale che ha partecipato all'intera progettazione è attribuito un incentivo pari al 100%. Per il progetto preliminare posto a base di gara e/o affidamento l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 60%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengono affidate a tecnici esterni all'Amministrazione, l'importo dell'incentivo è determinato proporzionalmente all'impegno del personale dell'Amministrazione valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Art. 7.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8.

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale dell'Amministrazione, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al responsabile del procedimento nonchè ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo e ove già corrisposto, il dirigente di cui all'articolo 9, comma 1 procede al recupero.

2. L'incentivo in questione comunque è ridotto dal dirigente di cui all'articolo 9, comma 1, previo contraddittorio con le Parti interessate, in misura proporzionale nel caso:

a) di modifica o revoca dell'incarico, tenuto conto dei lavori eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell'incarico;

b) di lavori che non siano stati eseguiti per ragioni indipendenti da errori od omissioni progettuali, pur essendo stata redatta la progettazione.

3. Il dirigente di cui all'articolo 9, comma 1, previo contraddittorio con le Parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato.

Art. 9.

Corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori e per la redazione dell'atto di pianificazione, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Il dirigente provvede ad effettuare apposita informativa preventiva e successiva alle organizzazioni sindacali in sede decentrata integrativa territoriale in merito alla ripartizione e all'erogazione degli incentivi corrisposti al personale, ai sensi dell'articolo 92 del Codice.

Art. 10.

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla Struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

a) l'indicazione dei progetti e delle attività di pianificazione affidate nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara e/o affidamento e l'importo della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione;

b) l'importo degli incentivi liquidati nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione nonchè i nominativi dei destinatari;

c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati e nelle attività di pianificazione svolte, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale dell'Amministrazione incaricato.

2. La relazione e gli elementi di conoscenza di cui al comma 1, sono resi pubblici attraverso il sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e per i quali siano state accantonate le relative risorse.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 ottobre 2013

Registrato alla Corte dei conti il 28-11-2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 351

 

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