MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

 

DECRETO 23 aprile 2018.

(Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018)

Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e requisiti

1. Agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 gli esercenti:

a) che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;

b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;

c) che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal Registro delle imprese;

d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Art. 2.

Riconoscimento del credito di imposta

1. Il credito d'imposta è concesso a ciascun esercente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in Premessa, e comunque fino all'importo massimo annuo di € 20.000 per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di € 10.000 euro per gli altri esercenti.

2. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5% delle risorse disponibili.

3. Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella Tabella 2, allegata al presente decreto.

Art. 3.

Parametri per il calcolo del credito di imposta

1. Il credito d'imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e secondo le modalità di cui al comma 4, alle seguenti voci:

a) imposta municipale unica - IMU;

b) tributo per i servizi indivisibili - TASI;

c) tassa sui rifiuti - TARI;

d) imposta sulla pubblicità;

e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;

f) spese per locazione, al netto IVA;

g) spese per mutuo;

h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

2. Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

3. Per ciascuna delle voci di cui al comma 1 è stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al presente decreto.

4. Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), sono da riferirsi ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

Art. 4.

Richiesta e riconoscimento del credito di imposta

1. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e Istituti culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito "DG biblioteche e Istituti culturali"), apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i 30 giorni successivi, la DG biblioteche e Istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La DG biblioteche e Istituti culturali procede, in una 1ª fase, al riconoscimento del credito di imposta ai soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.

4. Successivamente alla ripartizione di cui al comma 3, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili. Qualora l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria residua, la DG biblioteche e Istituti culturali provvede al riparto suddividendo le richieste nei 4 scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato di cui alla Tabella 2, allegata al presente decreto, e procedendo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dalla soglia più bassa a quella più alta.

5. Fermo rimanendo l'ordine di priorità di cui al comma 4, qualora, all'interno di uno scaglione, l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile, la DG biblioteche e Istituti culturali provvede al riparto dopo avere individuato il credito minimo, ottenuto dalla divisione delle risorse disponibili per il numero totale dei richiedenti inclusi nel medesimo scaglione. Il riparto è effettuato riconoscendo l'intero credito di imposta ai beneficiari che hanno richiesto cifre inferiori o uguali al credito minimo e, successivamente, ripartendo in proporzione le eventuali risorse rimanenti tra i beneficiari che hanno richiesto cifre superiori al credito minimo.

Art. 5.

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG biblioteche e Istituti culturali, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Il credito d'imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Art. 6.

Cause di revoca del credito di imposta

e recupero del beneficio indebitamente fruito

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade o è revocato:

a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;

b) qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal presente decreto.

2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 7.

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG biblioteche e Istituti culturali, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente alla DG biblioteche e istituti culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. A tal fine, la DG biblioteche e Istituti culturali comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche e termini definiti d'intesa, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonchè le eventuali variazioni o revoche intervenute.

4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG biblioteche e Istituti culturali concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. La DG biblioteche e Istituti culturali può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.

6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG biblioteche e Istituti culturali l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, è disposta la revoca del contributo concesso e la sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG biblioteche e Istituti culturali predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto.

2. La DG biblioteche e Istituti culturali assicura l'attuazione del presente decreto, nonchè gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 23 aprile 2018

Registrato alla Corte dei conti il 25-5-2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e Politiche Sociali, reg. prev. n. 1615

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Allegato

TABELLA 1

MASSIMALI DI COSTI

AI FINI DELLA PARAMETRAZIONE

DEL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO

Parametro (*) Massimale
   
a) Imposta municipale unica - IMU 3.000
b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI 500
c) Tassa sui rifiuti - TARI 1.500
d) imposta sulla pubblicità 1.500
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico 1.000
f) spese per locazione, al netto IVA 8.000
g) spese per mutuo 3.000
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente 8.000

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(*) Le voci sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

Le voci delle lettere da a) a g) sono riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

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TABELLA 2

PERCENTUALE DELLE VOCI DI COSTO

UTILIZZATI QUALI PARAMETRI

VALIDA PER QUANTIFICARE

IL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO


Scaglioni di fatturato annuo
derivante dalla vendita di libri,
con riferimento all'anno precedente
Percentuale
di ciascuna voce
di costo valida
per quantificare
il credito di imposta
teorico spettante (*)
   
a) Imposta municipale unica - IMU 3.000
b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI 500
c) Tassa sui rifiuti - TARI 1.500

Scaglioni di fatturato annuo
derivante dalla vendita di libri,
con riferimento all'anno precedente
Percentuale
di ciascuna voce
di costo valida
per quantificare
il credito di imposta
teorico spettante (*)
d) imposta sulla pubblicità 1.500
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico 1.000
f) spese per locazione, al netto IVA 8.000
g) spese per mutuo 3.000
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente
8.000

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(*) Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l'attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.

Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

 

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