MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

 

DECRETO 7 maggio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015)

 

Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere.

IL MINISTRO DEI BENI

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE,

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare:

a) alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonchè ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

Art. 2.

Definizioni e tipologie di soggetti

e interventi ammissibili al credito d'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014:

a) per struttura alberghiera si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonchè quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

b) per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono:

1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:

1.1. le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;

1.2. le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

1.3. gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico, purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'Organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli Organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un Organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

c) per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si intendono:

1) gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

2) la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;

3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;

d) per interventi di incremento dell'efficienza energetica si intendono:

1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni, citato in premessa;

2) gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni;

3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;

e) per spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto, si intendono:

1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

2) quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Art. 3.

Agevolazione concedibile

1. Alle imprese alberghiere esistenti alla data dell'1 gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% per le spese sostenute dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) ovvero di incremento dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), nonchè per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto, come individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera e), a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e comunque fino all'importo massimo di € 200.000 nei 3 anni d'imposta.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Art. 4.

Spese eleggibili al credito d'imposta

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 4:

a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le spese per:

1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;

2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;

5) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;

6) realizzazione di balconi e logge;

7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;

8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;

9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);

10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa;

b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:

1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);

2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;

5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità;

c) relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, le spese per:

1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

2) installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;

3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;

4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;

5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);

d) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le spese per:

1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

2. Le singole voci di spesa di cui al comma 1 sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di € 666.667 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a € 200.000.

3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (21), recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

4. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

Art. 5.

Procedura di accesso, riconoscimento

e utilizzo del credito d'imposta

1. Dall'1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda è presentata entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:

a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4;

b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 4;

c) il credito d'imposta spettante.

3. Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti de minimis eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1. del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, allegando, inoltre, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonchè nei limiti delle risorse disponibili.

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel 1° caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:

a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonchè le eventuali variazioni e revoche.

Art. 6.

Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, il credito d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo non può comunque oltrepassare il 10% del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia.

2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse modalità, l'ammontare delle risorse utilizzate nonchè di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.

Art. 7.

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è revocato:

a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto;

b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all'articolo 5, comma 3, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;

c) nel caso che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili e arredi, la condizione di cui all'articolo 10, comma 7, 2° periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Controlli ed eventuali procedure di recupero

del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (22), provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo.

L'attività di collaborazione di cui al precedente periodo è svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 892, 1516; I.L.P. 2010, pagg. 694, 1268.

Registrato alla Corte dei conti il 4-62015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2340

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ALLEGATO

Elenco A (art. 5, comma 3)

Documentazione amministrativa e tecnica da allegare all'istanza di credito d'imposta:

- dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori effettuati;

- attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;

- dichiarazione relativa ad altri aiuti de minimis eventualmente fruiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

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