MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 10 luglio 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2006)
Aggiornamento delle norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Nel testo del decreto 23 febbraio 1999, n. 88 (26) e nel relativo allegato A le parole "personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa" e le parole "personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa" sono sostituite dalle seguenti "personale delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. SPA con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime".
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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1474.
Art. 2.
Dopo il comma 4 dell'art. 3 dell'allegato A, Parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, è inserito il seguente comma: "4-bis. Per tutti i dipendenti delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. SPA con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico, le visite di revisione di cui al precedente comma 4 sono effettuate al compimento del 25°, del 30°, del 35°, del 40°, del 43°, del 46°, del 49°, del 52°, ed al compimento di ogni biennio successivo al 52° anno; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40° anno di età con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa.".
Roma, 10 luglio 2006