MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 2 agosto 2007, n. 161.
(Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2007)
Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Revisioni svolte presso gli uffici della motorizzazione civile
1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (11), è fissata in € 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Roma.
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2259.
Art. 2.
Revisioni svolte presso le officine autorizzate
1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è fissata in € 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della Tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (12), che l'utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 231; I.L.P. 1987, pag. 206.
Art. 3.
Controlli
1. Il controllo, anche a campione, dei veicoli sottoposti a revisione dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, previsto dal comma 10 del medesimo articolo 80, è assoggettato alla tariffa stabilita all'articolo 1 ed è eseguito presso le stazioni prova degli uffici della motorizzazione civile a spese delle imprese stesse. Il versamento della tariffa ha luogo con le modalità previste dal medesimo articolo 1 entro 3 giorni dalla data di effettuazione del controllo. L'esito del controllo è riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio della motorizzazione civile, il quale provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale adempimento.
2. Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all'espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di € 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalità stabilite dall'articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro 3 giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.
Art. 4.
Abrogazioni
1. Il decreto 22 marzo 1999, n. 143 (13) è abrogato.
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1788.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2007
Registrato alla Corte dei conti l'1-10-2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 77