MINISTERO DEI TRASPORTI

 

DECRETO 22 gennaio 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008)

 

Criteri per la concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

L'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria prevista dall'art. 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (20), in favore dei lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (21), è concessa alle condizioni e in base ai criteri stabiliti dal presente decreto.

---------

(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 3, pag. 186.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 spetta ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle:

a) imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal 2003 al 2006 assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle competenti Autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, ai quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della stessa legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro nei confronti delle predette imprese o agenzie autorizzate;

b) società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal 2003 al 2006 assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 3.

Ai lavoratori di cui all'art. 2 è riconosciuta un'indennità pari a 1/26° del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto per l'anno 2007 dalle vigenti disposizioni, nonchè la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (comprese le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive) durante la quale il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

Art. 4.

L'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei Trasporti in base alle dichiarazioni rese, sotto la propria responsabilità, dai legali rappresentanti delle imprese o delle agenzie presso le quali i lavoratori sono occupati e agli accertamenti effettuati in sede locale dalle Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime sulla veridicità di tali dichiarazioni.

Art. 5.

Il diritto all'indennità decade, nel corso dell'anno 2007, dal giorno in cui:

a) l'impresa o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5, legge numero 84/1994) assume a tempo indeterminato personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994;

b) la società derivata dalla trasformazione della ex compagnia portuale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, assume a tempo indeterminato personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 6.

La concessione dei trattamenti di cui al presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di € 12.000.000, che graveranno sul Capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. occupazione sui fondi impegnati con decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 3350 del 9 luglio 2007, registrato al conto impegni n. 14 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione.

Art. 7.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda