MINISTERO DEI TRASPORTI

 

DECRETO 5 marzo 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2008)

 

Procedimento di fruizione, mediante credito d'imposta, del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, da erogarsi a favore delle imprese di autotrasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto disciplina il procedimento di fruizione, mediante credito d'imposta, del contributo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, da erogarsi a favore delle imprese di autotrasporto.

Art. 2.

Modalità di fruizione

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in sede di versamenti effettuati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (12), a decorrere dalla data del riconoscimento dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dei Trasporti 14 dicembre 2007.

2. L'ammontare della spesa complessiva, sostenuta per gli interventi e gli investimenti agevolabili di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e l'importo del credito d'imposta spettante, sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione, e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

Art. 3.

Controlli e revoche dell'agevolazione

1. Il Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta ed i relativi importi a ciascuna spettanti, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227.

2. Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento dei trasporti terrestri, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, il Dipartimento stesso dà comunicazione della revoca, totale o parziale, del beneficio, all'Agenzia delle entrate, che provvede al relativo recupero.

3. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento dei trasporti terrestri l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli istituzionali degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

4. In caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, nonchè le disposizioni relative alle sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Roma, 5 marzo 2008

 

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