MINISTERO DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2007 (n. 09/07).
(Gazzetta Ufficiale n. 109, Suppl. ord., del 12 maggio 2007)
Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi UE esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi (Deliberazione n. 09/07).
IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE
PER CONTO DI TERZI
...omissis...
Delibera:
1. Ai soggetti di cui ai punti 4. e 5. della Delibera n. 08/2007 (15), che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione è applicata la riduzione del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 con veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 e categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
2. La predetta riduzione si applica secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
- 1 per i veicoli Euro 2;
- 1,5 per i veicoli Euro 3;
- 1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione |
Da 51.646,00 a 206.583,00 | 4,33 |
Da 206.583,01 a 516.457,00 | 6,50 |
Da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 8,67 |
Da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 10,83 |
Oltre 2.582.284,00 | 13 |
La riduzione del pedaggio sarà pertanto applicata solo a favore dei soggetti sopra indicati che nel corso dell'anno 2006 abbiano realizzato un fatturato globale annuo pari o superiore a € 51.646,00.
3. Ai soggetti di cui al precedente punto 1., che hanno realizzato - nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2006 - almeno il 10% del fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02, ovvero uscita dopo le ore 02 e prima delle ore 06, è applicata una ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, secondo le modalità indicate nel punto 8. della Delibera n. 08/2007.
4. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data dell'1 gennaio 2006, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.
5. Ciascun soggetto interessato, pena l'esclusione dal diritto, trasmette in bollo la "domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi" entro il termine ultimo del 20 luglio 2007, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, cap 00157. La domanda con i quadri allegati occorrenti, deve essere compilata immettendo i dati necessari nelle apposite maschere disponibili nel sito Internet www.alboautotrasporto.it e successivamente stampata e inviata con le modalità sopra indicate; a pena di inammissibilità, la domanda deve essere sottoscritta conformemente a quanto stabilito nel successivo punto 6. della delibera. Limitatamente alle informazioni obbligatorie del quadro L-CT e del quadro D della domanda, in alternativa, alla compilazione delle apposite maschere sul sito Internet dell'Albo, gli interessati potranno inserire tali dati in un apposito archivio (data base) i cui tracciati, in formato "access", sono scaricabili dal sopra citato sito Internet del Comitato centrale. Tale archivio dovrà essere salvato su supporto magnetico (cd rom o dvd) ed allegato alla domanda redatta secondo la procedura sopra indicata entro la scadenza del 20 luglio 2007. Nel compilare il quadro L-CT (in formato elettronico o mediante inserimento nell'archivio sopra indicato), i soggetti aventi titolo devono riportare per ciascun veicolo a motore: la targa, la classificazione Euro (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006. I veicoli a motore per i quali non è stato abbinato, nel corso del 2006, alcun apparecchio Telepass o Viacard, non devono essere riportati all'interno del predetto prospetto o elenco.
6. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
- denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;
- generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
- sottoscrizione della domanda, con allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che firma;
- le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del Regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992.
7. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 8. a 12. della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, comporta l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici, a seconda del caso.
8. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
- numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;
- società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in 9 cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l'impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;
- l'indicazione, per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa, della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 5., a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.
9. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2006. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2006 devono compilare il quadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
10. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2006. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2006 devono compilare il quadro B allegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
11. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, società consortile) iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi:
a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprietà indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinchè detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D allegato alla domanda, per tutte le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese UE, denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari, allegandone copia;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualità di associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovrà altresì trasmettere al Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2006, sulla base del quale sarà riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il raggruppamento dovrà altresì compilare il quadro F allegato alla domanda fornendo altresì l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli;
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese UE, siano titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio fatturato in pedaggi notturni, al fine di rendere possibile l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad essi aderenti, unitamente alla domanda compilata e stampata ai sensi del precedente punto 5, inviano, su supporto magnetico, un file compilato attraverso il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato "transiti notturni conto terzi", in cui, per ciascuna impresa associata iscritta all'Albo ovvero titolare di licenza comunitaria, sono riportati i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8. della Delibera n. 08/2007, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata. Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio, ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna impresa associata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato "transiti notturni conto proprio". In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8. della Delibera n. 08/2007, calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa. Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
12. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, società consortile) avente sede in altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza comunitaria:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinchè detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D allegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di iscrizione al predetto Albo;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualità di associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovrà altresì trasmettere al Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle imprese italiane associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2006, sulla base del quale sarà riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il raggruppamento dovrà inoltre compilare il quadro F allegato alla domanda fornendo altresì l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2006 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli;
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'Albo degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla domanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essere allegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad essi aderenti, unitamente alla domanda compilata e stampata ai sensi del precedente punto 5., inviano, su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato "transiti notturni conto terzi", nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata titolare di licenza comunitaria ovvero iscritta all'Albo, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8. della Delibera n. 08/2007, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata. Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio, ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna impresa associata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato "transiti notturni conto proprio". In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8. della Delibera n. 08/2007, calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa. Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
13. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2006, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
14. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data dell'1 gennaio 2006, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
15. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7. e 8. della Delibera n. 08/2007 del Comitato centrale, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2006 e per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2007.
16. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale.
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
Allegato ...omissis...
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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1845.